Prova di resistenza e discrezionalità tecnica nei concorsi universitari (Cons. Stato n. 388 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per la chiamata dei professori universitari, il candidato che impugni i risultati della selezione supera la prova di resistenza e dimostra un interesse attuale e concreto quando, considerate nel loro complesso le censure proposte contro i criteri e le valutazioni, possa ottenere un collocamento utile in graduatoria in caso di accoglimento. Il giudice non può perciò dichiarare inammissibili le doglianze sul solo rilievo che il ricorrente non abbia censurato il candidato collocato nella posizione immediatamente superiore. La commissione giudicatrice gode di ampia discrezionalità tecnica nella predeterminazione dei criteri e nella valutazione dei titoli, sindacabile in sede giurisdizionale solo per irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio finale non è una somma meccanica di punteggi, ma una valutazione complessiva del curriculum alla luce dei parametri del bando.

Il Fatto

Un professore universitario partecipava alla procedura indetta da un ateneo per un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. Collocatosi al terzo posto in graduatoria, impugnava davanti al TAR Lombardia il decreto rettorale di approvazione degli atti e di dichiarazione del vincitore, contestando la mancata esclusione di quest’ultimo, l’illogicità dei criteri di valutazione e l’erroneità dei punteggi.

Il TAR dichiarava il ricorso in parte inammissibile, per carenza di interesse, e in parte infondato, compensando le spese. Il terzo classificato proponeva appello, riproponendo integralmente le censure; il controinteressato spiegava appello incidentale condizionato. Il Consiglio di Stato disponeva incombenti istruttori e acquisiva una relazione di chiarimenti dalla commissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide in parte la doglianza sull’impropria declaratoria di inammissibilità. Il candidato che impugni la graduatoria deve dimostrare un interesse concreto, non potendo agire quale defensor legitimitatis, secondo il richiamato orientamento di Cons. Stato n. 5837 del 2019 e Cons. Stato n. 571 del 2014. Nel caso concreto, però, l’appellante aveva censurato sia i criteri sia le valutazioni e, in caso di accoglimento anche parziale, avrebbe potuto superare il secondo classificato, distanziato di soli 1,75 punti. La prova di resistenza era dunque superata.

Nel merito, le censure sono infondate. Quanto alla supposta non veridicità delle dichiarazioni del vincitore, la relazione istruttoria chiarisce che il curriculum descriveva correttamente il ruolo di responsabile dell’unità locale e la posizione dell’ateneo come partner del progetto europeo; la commissione aveva attribuito il punteggio per il coordinamento di unità e non per la responsabilità del progetto, senza essere tratta in inganno sull’entità del finanziamento complessivo.

Sul secondo motivo, relativo ai criteri di valutazione della didattica, la Corte ribadisce l’ampia discrezionalità tecnica della commissione. L’attività dichiarata dall’appellante era di co-docenza svolta come teaching assistant durante il dottorato, non di didattica frontale autonoma richiesta dai criteri e dall’art. 12 del bando. Non è irragionevole la soglia delle cinque ore annue per la didattica estera né il punteggio massimo di 0,5 punti, né la diversa pesatura dell’attività di ricerca, coerente con l’art. 13 del bando.

Quanto al terzo motivo, i giudizi su congressi, pubblicazioni e attività gestionale non presentano profili di illogicità. Le valutazioni tecniche con margine di opinabilità non possono essere sostituite dal giudice, salvo irragionevolezza o travisamento, secondo l’orientamento di Cons. Stato n. 1496 del 2019 e Cons. Stato n. 2269 del 2015. Il numero di citazioni è stato verificato alla medesima data sulla banca dati, escludendo quelle successive.

I motivi aggiunti in appello sono inammissibili, poiché la relazione di chiarimenti non costituisce documento nuovo ai sensi dell’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., limitandosi a esplicitare il percorso valutativo. L’appello principale è respinto; quello incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *