Il noleggio ombrelloni su fondo privato non è commercio itinerante (TAR Sardegna n. 330 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di noleggio di ombrelloni e lettini svolta su terreno di proprietà privata, senza realizzazione di strutture, integra una forma di fruizione turistica e balneare compatibile con la sottozona urbanistica che la consente, e non costituisce commercio in forma itinerante. Il divieto posto dal regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche non si applica a un’attività esercitata esclusivamente su fondo privato. Il preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 deve precedere il provvedimento definitivo, non seguirlo: il contraddittorio preventivo pretermesso rende illegittimo il provvedimento interdittivo. L’elenco di attività ammesse dalla normativa tecnica va riferito ai soli interventi edilizi, non alle attività prive di impatto sul territorio.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno di circa 50 mq sito nell’area retrostante la baia di Cala Cipolla, in Zona urbanistica H, sottozona H1B, ha presentato al SUAPE dell’Unione dei Comuni una richiesta in regime di autocertificazione a zero giorni per avviare un’attività di noleggio di attrezzature da spiaggia, da svolgersi sul fondo dal 21 maggio al 31 ottobre 2024, con l’ausilio di un furgone per il trasporto quotidiano di ombrelloni e lettini.
Avviata l’attività, la società ha ricevuto il provvedimento del 28 giugno 2024 con cui il SUAPE le ha ordinato la cessazione immediata, concedendo dieci giorni per le osservazioni, poi depositate il 2 luglio 2024 senza alcun seguito. L’interdizione si fondava sulla proposta del Servizio Attività Produttive del Comune, secondo cui la sottozona H1B non consentirebbe l’attività e gli artt. 48 e 49 del Regolamento comunale sul Commercio vieterebbero il commercio itinerante sulla fascia costiera e a distanza inferiore ai 100 metri dalle attività commerciali. La società ha impugnato gli atti, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo procedurale. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 35, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e dell’art. 10.2.3 delle Direttive SUAPE, rilevando che il preavviso era stato inviato solo dopo l’adozione dell’atto interdittivo, e che le osservazioni erano rimaste prive di seguito. Il motivo è fondato: il preavviso ex art. 10-bis ha senso solo se trasmesso prima del provvedimento definitivo, perché è finalizzato a consentire il contraddittorio preventivo, nel caso di specie pretermesso.
Passando al primo profilo motivazionale, il Collegio osserva che l’art. 27 delle N.T.A. del P.U.C. vieta alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi e qualsiasi intervento che alteri lo stato attuale, ma l’attività proposta non implica alcuna struttura, neppure temporanea. La stessa norma consente espressamente la fruizione moderata turistica e balneare, nozione in cui rientra, per interpretazione logica, il noleggio di ombrelloni e sdraio, prestazione strumentale alla comoda fruizione della spiaggia.
Non convince l’obiezione dell’Unione circa l’impatto del furgone: nella zona è pacificamente consentito l’accesso veicolare ai proprietari dei terreni e ai titolari di strutture, onde non si vede perché dovrebbe essere precluso alla ricorrente, proprietaria del fondo. Quanto all’elenco di attività “da a) a p)”, esso va riferito alle sole attività implicanti interventi edilizi, come dimostra la clausola che lo precede (“al fine di non alterare lo stato dei luoghi”) e il coordinamento sistematico con le previsioni dello stesso articolo.
Quanto al secondo profilo, relativo agli artt. 48 e 49 del Regolamento comunale, il Collegio rileva che tali norme si applicano al commercio itinerante “svolto su tutte le aree pubbliche” e disciplinano il commercio “su aree pubbliche in forma itinerante”. Non si comprende, sul piano logico e linguistico, come possa qualificarsi itinerante un’attività svolta esclusivamente all’interno di un terreno privato. La disciplina richiamata nulla ha a che vedere con l’attività in esame.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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