Revoca dell’ordine di demolizione illegittima per incertezza sull’epoca dell’abuso (TAR Lazio n. 339 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordine di demolizione di un abuso edilizio è illegittima quando si fonda sulla perdurante incertezza circa l’epoca di realizzazione del manufatto, poiché in tal modo l’amministrazione contraddittoriamente assume come provato ciò che essa stessa dichiara di non poter accertare. L’abusività edilizia ha natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti, con la conseguenza che la demolizione va ingiunta all’attuale proprietario a prescindere dalla coincidenza con il realizzatore dell’abuso. L’onere della prova circa la data di edificazione incombe sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova. L’ordine di demolizione, avendo natura vincolata, non è revocabile ma semmai annullabile d’ufficio, con la conseguente necessità di piena prova dell’illegittimità dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento posto al piano inferiore rispetto all’unità dei controinteressati, impugna l’ordinanza con cui il Comune di Frosinone ha revocato un precedente ordine di demolizione. Le opere contestate consistono in un ampliamento in muratura adibito a cucina, realizzato sul terrazzo dei controinteressati, con volumetria di circa mc. 23,40, in zona “A” centro storico.
La ricorrente lamenta che il manufatto provoca cedimenti strutturali flessionali nel solaio sottostante, documentati con perizia di parte e rilievi fotografici. Il Comune ha fondato la revoca su documentazione prodotta successivamente al giudizio che aveva respinto l’impugnazione dell’ordine di demolizione, ritenendo il locale esistente da epoca remota e quindi legittimo anche in assenza di titolo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, estraneo alla lite, e respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La vicinitas è incontestata e il pregiudizio concreto è allegato mediante perizia e documentazione fotografica attestante la flessione del soffitto e una visibile crepa: ai fini dell’interesse al ricorso basta un pregiudizio attuale e concreto, richiamando Cons. Stato, A.P., n. 22/2021 e TAR Sicilia Catania n. 4014/2023.
Nel merito il Tribunale ritiene fondati il secondo e il terzo motivo, ravvisando la contraddittorietà della motivazione. È irrilevante che gli abusi non siano stati realizzati dagli attuali controinteressati: per giurisprudenza consolidata la demolizione va ingiunta al proprietario per il rapporto materiale con il manufatto, poiché l’abuso edilizio costituisce situazione di fatto obiettivamente antigiuridica da ripristinare (Cons. Stato n. 237/2023).
Quanto all’onere probatorio, il criterio di riparto discende dal principio di vicinanza della prova: solo il privato può fornire documenti idonei a radicare la certezza dell’epoca di realizzazione, mentre l’amministrazione non può accertare materialmente l’intera situazione del territorio (Cons. Stato n. 8792/2024). L’incertezza riverbera quindi in danno del proprietario.
Il provvedimento impugnato è erroneo perché fonda la revoca proprio sulla perdurante incertezza circa la data di edificazione, affermando espressamente che non vi sono elementi per risalirvi. Né il Comune dimostra l’edificazione anteriore al 1953: non è decisivo che il manufatto fosse presente nel 2000, l’atto di donazione si limita a dare atto della possibilità dell’ampliamento e la dichiarazione sostitutiva del dichiarante, nato nel 1958, non copre il periodo contestato.
Il Collegio aggiunge che l’ordine di demolizione, atto vincolato, è più propriamente suscettibile di annullamento d’ufficio, che presuppone piena prova dell’illegittimità dell’atto. Il ricorso è quindi accolto e la revoca annullata, con salvezza di ulteriori provvedimenti e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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