Noleggio unità da diporto nel Parco: legittimo l’aumento delle autorizzazioni (TAR Sardegna n. 135 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il disciplinare con cui l’Ente Parco, nel dare attuazione all’art. 1 dell’Allegato A al d.P.R. 17 maggio 1996, aumenti il numero delle autorizzazioni al noleggio e alla locazione di unità da diporto, purché resti invariato il tetto massimo degli accessi giornalieri fissato in ragione delle esigenze di tutela ambientale. La scelta di ampliare il numero delle autorizzazioni, senza pregiudizio per la quota riservata ai residenti, non è sindacabile per difetto di istruttoria o di motivazione quando si fonda sui monitoraggi ambientali già utilizzati per il disciplinare previgente e su una risposta alle osservazioni ministeriali. Non è configurabile un interesse del singolo operatore a dolersi dell’ingresso di nuovi concorrenti, in quanto la maggiore apertura del mercato è coerente con i principi comunitari di concorrenza e libero accesso. È inammissibile per genericità la censura sul regime sanzionatorio, se non si allega un concreto e attuale interesse all’annullamento.
Il Fatto
La ricorrente, ditta che svolge attività di noleggio di unità da diporto nell’area marina del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente che nel marzo 2023 ha approvato il nuovo disciplinare del noleggio, unitamente all’atto di approvazione ministeriale, all’avviso pubblico e alla graduatoria. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alle graduatorie definitive.
Ha lamentato che il nuovo regime avesse modificato in senso peggiorativo la posizione degli operatori residenti, aumentando in misura consistente le autorizzazioni disponibili e separando le discipline del noleggio e della locazione, senza adeguata istruttoria né motivazione. Ha inoltre contestato lo strumento di approvazione e il regime sanzionatorio. L’Ente Parco e il Ministero si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul punto centrale, la ricorrente non allega di perdere l’autorizzazione in precedenza ottenuta, ma deduce che l’aumento delle autorizzazioni concedibili avrebbe consentito ai non residenti di entrare più facilmente nel mercato, facendo concorrenza ai residenti. La doglianza è priva di pregio sul piano dell’interesse tutelabile.
Il Tribunale rileva che l’Ente non ha aumentato il numero degli accessi giornalieri consentiti, confermato in 2.500 unità anche per il 2023 in modo da contenere l’impatto ambientale nelle zone Mb e nella stagione estiva, numero già fissato nel 2022 sulla base dei monitoraggi. È stato invece elevato il numero massimo delle autorizzazioni per noleggio e locazione: da 360 complessive nel 2022 a 500 per il noleggio, con il 75% (375) riservato ai residenti, e a 700 per la locazione. Ne deriva che la quota riservata ai residenti è aumentata.
Quanto all’istruttoria, i provvedimenti danno espressamente atto di aver tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e dei monitoraggi sulla conservazione delle praterie di Posidonia oceanica. L’Ente ha altresì replicato alle osservazioni ministeriali con la nota del 26 aprile 2023, indicando i dati sulle autorizzazioni rilasciate e su quelle non assegnate. Il Collegio ritiene non condivisibile la tesi secondo cui l’ampliamento del numero delle autorizzazioni sarebbe illegittimo per il solo fatto di agevolare l’accesso dei non residenti, in contrasto con i principi di concorrenza e libero accesso al mercato.
Anche il difetto di motivazione sulla separazione dei due disciplinari è escluso: le delibere danno atto delle criticità applicative del previgente atto unitario e dell’esigenza di rendere l’azione amministrativa più efficace, senza alterare i presupposti ambientali. Infondata è poi la censura sul procedimento di approvazione, identico a quello già utilizzato per il disciplinare del 2022 e non contestato, non ravvisandosi alcun interesse all’annullamento dell’intera disciplina.
La censura sul regime sanzionatorio è inammissibile per genericità, non essendo prospettato un concreto e attuale interesse, tanto più che i due disciplinari prevedono sul punto discipline diverse. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati; le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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