Sospensione cautelare dal servizio per polizia penitenziaria anche in indagini preliminari (TAR Trentino-Alto Adige n. 276 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non è soggetto alla contrattazione collettiva, perché appartiene alle forze di polizia in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. Alla sospensione cautelare dal servizio si applica pertanto l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992, e non l’art. 15 del CCNL comparto Ministeri. Tale norma richiede la sottoposizione a procedimento penale e non a processo: la misura è adottabile anche nella fase delle indagini preliminari, senza necessità del rinvio a giudizio. La sospensione facoltativa ha natura cautelare e non sanzionatoria, è espressione di ampia discrezionalità e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai vizi di travisamento, illogicità e difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato raggiunto da un decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che ha disposto la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992, con concessione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio. Il provvedimento si fondava sulla sottoposizione dell’interessato a un procedimento penale per reati ritenuti di incontestata gravità, relativi a una presunta sostituzione di persona durante le prove di un concorso per l’arruolamento in altra forza di polizia e a una falsa denuncia di smarrimento del documento di identità.
Dopo la declinatoria di competenza del TAR Campania, il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al TRGA di Bolzano, deducendo quattro motivi: inapplicabilità del d.lgs. n. 449/1992 in favore della norma contrattuale più garantista, difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento e sproporzione della misura. Ha proposto anche domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per il mancato introito dello stipendio integrale e la perdita di chance lavorative.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibili le note d’udienza e il documento depositati dal ricorrente l’11 novembre 2024, perché tardivi rispetto ai termini perentori dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5114 del 2022 e Sez. III, n. 7937 del 2021, il Tribunale qualifica tali termini come espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale, con conseguente inutilizzabilità degli atti tamquam non essent. Il Collegio accede poi al fascicolo informatico di provenienza per recuperare il provvedimento impugnato integralmente.
Nel merito, il primo motivo è respinto. Il ricorrente muove dall’errato presupposto della privatizzazione del Corpo. L’art. 1 della legge n. 395/1990 qualifica la polizia penitenziaria come corpo civile appartenente alle forze di polizia, e l’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 ne esclude espressamente la contrattualizzazione. Il CCNL comparto Ministeri, per la sua natura, non è estensibile neppure analogicamente al personale in regime pubblicistico. La disciplina del d.lgs. n. 449/1992 ha carattere di specialità rispetto al d.P.R. n. 3/1957 e prevale su di essa.
Quanto ai presupposti, l’art. 7, comma 2 richiede la sottoposizione a “procedimento” e non a “processo” penale. La sospensione cautelare può quindi essere disposta anche nella fase delle indagini preliminari, non essendo necessaria l’assunzione della qualità di imputato. Il Collegio richiama in tal senso Cons. Stato, Sez. III, n. 2983 del 2022 e Sez. VI, n. 880 del 2013, e conferma l’orientamento già espresso dal TRGA di Bolzano con la sentenza n. 280 del 2022.
Il secondo motivo è infondato. La misura integra un rimedio provvisorio a tutela dell’interesse pubblico minacciato dalla permanenza in servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 206 del 1999. Il giudizio sulla gravità dei motivi ha carattere discrezionale e non richiede l’analitica esposizione degli episodi addebitati. Nel caso concreto le ipotesi contestate — introduzione clandestina in luoghi militari, falsità materiale, tentata truffa e simulazione di reato — sono delitti di oggettiva gravità. La motivazione dell’Amministrazione risulta completa e immune dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
Il terzo motivo è respinto: la sospensione precauzionale, per la sua natura cautelare, non è subordinata alla comunicazione di avvio del procedimento, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 4120 del 2022. Anche la censura di sproporzione è infondata: la misura appare adeguata alla necessità cautelare e soggetta a termine finale. Il ricorso è respinto, con assorbimento delle ulteriori deduzioni e condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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