Sei scatti stipendiali computabili nella buonuscita del personale cessato a domanda (TAR Lombardia n. 139 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, va interpretato nel senso che nel calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile devono computarsi i sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella versione originaria, sicché non opera il limite che escludeva il beneficio in caso di cessazione dal servizio a domanda. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, non essendo qualificato come tale e svolgendo una funzione meramente ordinatoria rispetto alla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato con qualifica di guardia di pubblica sicurezza, era cessato dal servizio il 1° febbraio 2018 a domanda, avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’INPS non aveva computato i sei scatti, pari al 2,50 per cento ciascuno, sull’ultima retribuzione corrisposta. L’Ente previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto l’insussistenza di un’interpretazione estensiva della norma e ha invocato la decadenza dal beneficio. Il ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento del maggiore importo dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente Ente previdenziale, nei cui confronti la controversia deve essere instaurata (TAR Lombardia n. 193/2022; Cons. Stato n. 1231/2019).
Nel merito il ricorso è fondato. La Sezione richiama il proprio orientamento consolidato (TAR Lombardia n. 866/2022, confermata da Cons. Stato n. 3913/2023; n. 193/2022; n. 1184/2021) e si uniforma alla giurisprudenza di appello (Cons. Stato n. 2884/2023; C.G.A.R.S. n. 209/2023). L’art. 6-bis deve leggersi nel senso che i sei scatti entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita per chi ha maturato i requisiti anagrafici e di servizio.
Il Collegio esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 abbia fatto rivivere l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa e indiscutibile del legislatore (Corte cost. n. 13/2012), non ravvisabile nella fattispecie. Il richiamo all’art. 1911 c.o.m. conferma la perdurante vigenza del regime dell’art. 6-bis per le forze di polizia.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio lo ritiene non decadenziale: la norma non lo qualifica come tale e, letto con il comma 3, il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Si tratta di un onere che incide sulla tempistica, non di una condizione di ammissibilità. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento costituzionalmente orientabile (Corte cost. n. 356/1996; n. 151/2019).
Il Collegio respinge anche la lettura costituzionalmente orientata proposta dall’INPS: a fronte di una previsione espressa non può attribuirsi alla norma un contenuto opposto alle sue parole, né invocare il bilanciamento economico-finanziario. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Ente.
Nota della Redazione
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