Cittadinanza e requisito reddituale: valutazione individualizzata per il richiedente disabile (Cons. Stato n. 7736 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della capienza reddituale, richiesto per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lettera f), legge n. 91/1992, non può essere applicato in modo rigido e automatico quando il richiedente versi in condizione di inabilità al lavoro. La soglia parametrica individuata per analogia nell’art. 3 d.l. n. 382/1989 conserva valore orientativo, ma l’amministrazione deve esercitare la propria discrezionalità in senso costituzionalmente orientato dagli artt. 3 e 38 Cost., apprezzando in modo individualizzato e puntuale la condizione personale, lo stato di integrazione e le fonti di sostentamento del richiedente. L’applicazione indifferenziata del dato reddituale si risolve altrimenti in un elemento illegittimamente discriminatorio e in un ostacolo all’uguaglianza sostanziale. I redditi del convivente more uxorio, in assenza di contratto di convivenza e di certificazione anagrafica dello stato di famiglia, non sono cumulabili con quelli dell’istante.

Il Fatto

La ricorrente, straniera residente legalmente in Italia da oltre dieci anni, ha presentato istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lettera f), legge n. 91/1992, producendo certificazioni personali e reddituali proprie e del familiare convivente. La Prefettura ha notificato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 per carenza del requisito reddituale, non risultando dalla banca dati dell’amministrazione finanziaria redditi sufficienti, e ha poi dichiarato inammissibile l’istanza per incapienza reddituale.

Il TAR per la Calabria ha respinto il ricorso, escludendo il computo della pensione di invalidità e il cumulo con il reddito del convivente, ritenendo tardiva l’elezione di domicilio presso il difensore e meramente ordinatorio il termine per le osservazioni procedurali. La straniera ha proposto appello, deducendo la lesione del diritto di difesa, l’erronea esclusione dei redditi del convivente e il carattere discriminatorio dell’applicazione uniforme della soglia reddituale a chi versa in condizione di disabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame e muove da una precisazione in fatto: l’appellante ha comprovato di godere di redditi, ancorché esenti fiscalmente, derivanti da pensione di invalidità riconosciuta al 100%, di importo superiore alla soglia assunta dalle circolari ministeriali del 2007 e del 2019. Su questa base la questione del cumulo con i redditi del convivente diviene secondaria, ma il Consiglio di Stato la affronta egualmente.

Quanto al cumulo, la Corte esclude che possa operarsi. Sul piano formale, la convivenza di fatto ex art. 1, commi 36 e 37, legge n. 76/2016 si accerta mediante le certificazioni anagrafiche dello stato di famiglia, mentre l’appellante ha prodotto solo certificati storici di residenza e dichiarazione di ospitalità, idonea ai soli fini della disciplina sull’immigrazione. In via generale, in assenza di un contratto di convivenza, non è determinabile l’entità dell’impegno solidaristico assunto, e l’obbligo alimentare ex art. 1, comma 65, legge n. 76/2016 è riconosciuto dal giudice per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, senza garanzie di continuità.

Il nucleo del principio riguarda però il requisito reddituale in sé. Il Consiglio di Stato condivide l’orientamento della Sezione secondo cui la soglia parametrica, pur valida in linea generale come metro oggettivo e uniforme, assume carattere discriminatorio se applicata rigidamente senza tener conto della peculiare condizione di inabilità dell’istante. Richiama Cons. Stato, sez. III, n. 599 del 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 6090 del 2025, nonché la giurisprudenza costituzionale: la Corte cost. n. 120 del 1967 sull’estensione allo straniero dei diritti fondamentali e la Corte cost. n. 258/2017, che colloca la condizione di disabilità fra le condizioni personali limitative dell’eguaglianza e valorizza l’art. 38 Cost.

Da tali coordinate discende che l’amministrazione, nell’esercizio della lata discrezionalità riservatale, deve compiere un apprezzamento individualizzato e puntuale delle condizioni di integrazione, dello stato di dignità e della situazione reddituale del richiedente. Nel caso concreto l’amministrazione ha invece applicato aprioristicamente il limite della circolare ministeriale del 2007, senza valutare le condizioni personali e le altre fonti di sostentamento. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza del riesercizio del potere secondo gli effetti conformativi della decisione; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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