Porto d’armi, rischio generico e onere di prova del dimostrato bisogno (TAR Toscana n. 2009 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del porto d’armi per difesa personale costituisce un’autorizzazione di polizia che deroga al divieto generale di porto d’armi e trova il proprio presupposto nell’effettivo e dimostrato bisogno di cui all’art. 42 TULPS. Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi: l’amministrazione esercita un potere altamente discrezionale, chiamato a valutare la sussistenza di un pericolo concreto, specifico e attuale per l’incolumità dell’istante e a comparare l’interesse alla sicurezza pubblica con quello privato, con prevalenza del primo. L’onere di allegazione e di prova grava sul richiedente, che non può assolverlo richiamando la sola condizione professionale o il generico contesto in cui opera, né invocando un’audizione orale non prevista dall’art. 10 della legge n. 241/1990. Il rischio meramente potenziale è inidoneo a fondare il dimostrato bisogno.

Il Fatto

Il ricorrente, presidente del consiglio di amministrazione di una società operante nella cybersecurity e nel contrasto al crimine informatico, chiedeva alla Prefettura il rinnovo del porto d’armi per difesa personale. A sostegno rappresentava di spostarsi sull’intero territorio nazionale e di trasportare supporti informatici di rilevante valore per la clientela, con esposizione alla criminalità più aggressiva; offriva un incontro per illustrare oralmente i rischi, che asseriva non documentabili per ragioni di riservatezza.

Espletata l’istruttoria, l’amministrazione negava il rinnovo per difetto di oggettivi elementi di riscontro circa una particolare esposizione a rischio dell’incolumità personale. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione delle garanzie partecipative, per la mancata audizione richiesta due volte per iscritto, e il difetto di istruttoria sulla sussistenza del bisogno, con contestazione del ruolo societario e dell’accertamento sulla pericolosità delle zone di residenza e di sede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che il contraddittorio orale non figura tra i diritti dei partecipanti al procedimento disciplinati dall’art. 10 della legge n. 241/1990, né altrove come modalità partecipativa. Solo la presentazione di memorie e documenti consente di introdurre fatti rilevanti e genera uno specifico obbligo valutativo, che aggrava l’onere motivazionale previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990. Il giudice aggiunge che un’eventuale audizione non avrebbe offerto tutela, non potendo il ricorrente dedurre in giudizio il travisamento di argomentazioni orali.

Passando al secondo motivo, il TAR qualifica il porto d’armi come titolo concessorio che deroga al divieto generale posto dagli artt. 699 cod. pen. e 4 della legge n. 11/1975. Richiama la lettura dell’art. 42 TULPS offerta dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440/1993 e n. 109/2019: nessun diritto soggettivo, ma un controllo rigoroso e altamente discrezionale, rinnovato a ogni istanza di rinnovo e orientato dalla prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica, come ribadito da Cons. Stato, Sez. III, n. 10391 del 30.12.2025.

Il Collegio ribadisce che la prova dell’attuale necessità non può fondarsi sul solo riferimento alla condizione lavorativa o personale, ma richiede l’indicazione di elementi concreti atti a dimostrare un bisogno effettivo e attuale, secondo l’insegnamento di TAR Toscana, Sez. IV, n. 235 del 10.02.2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5072 del 06.06.2024. Il trasporto di valori e attrezzature, o l’operare in zone asseritamente pericolose, integra un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di subire delitti (TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, n. 16 del 30.01.2024).

Nel caso concreto l’istruttoria è completa e partecipata, e a fronte delle generiche allusioni alla criminalità organizzata non emergono episodi di violenza, aggressione o intimidazione. La prova avrebbe dovuto essere documentale, mediante denunce per fatti di minaccia o estorsione, senza necessità dell’audizione orale. La professione esercitata non comporta un’esposizione superiore a quella comune ad altre attività, e la tutela del cittadino resta demandata in via principale alle Forze di Polizia.

Il Collegio reputa secondarie e ininfluenti le questioni sul ruolo apicale ricoperto e sulle sedi dell’attività, poiché la motivazione del diniego risulta immune dai vizi denunciati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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