Norme tecniche di piano non immediatamente lesive e interesse al ricorso (TAR Liguria n. 689 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione di uno strumento urbanistico che limitano le categorie di interventi edilizi ammessi in una determinata zona hanno contenuto regolamentare e non sono di per sé immediatamente lesive. Esse divengono concretamente impugnabili soltanto unitamente al provvedimento applicativo, ossia al diniego opposto alla richiesta di titolo edilizio, poiché solo in quel momento si realizza la lesione della posizione soggettiva del proprietario. Il ricorso proposto in via preventiva avverso la previsione pianificatoria è pertanto inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto, non essendo configurabile un pregiudizio diretto e attuale in capo al ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Sanremo di un compendio immobiliare destinato a struttura ricettiva di categoria elevata, ricadente nell’ambito SU_06 del Piano Urbanistico Comunale. Con due ricorsi riuniti ha impugnato gli atti di adozione e approvazione del PUC, la deliberazione regionale di approvazione, la successiva determinazione dirigenziale di recepimento delle modifiche d’ufficio e gli atti di aggiornamento del piano ex art. 43 L.R. n. 36/1997.
La società lamenta che la disciplina dell’ambito SU_06 escluda la sostituzione edilizia, limiti a casi sporadici la ristrutturazione ricostruttiva e assimili l’area alle zone A del D.M. n. 1444/1968, pur trattandosi di zona esterna al centro storico. Ha inoltre dedotto vizi formali del procedimento, dalla mancata ripubblicazione dopo l’accoglimento delle osservazioni all’omessa VAS, e ha chiesto l’espletamento di CTU o verificazione sulle qualità dell’edificato. La sezione, rilevata d’ufficio con ordinanza la possibile inammissibilità per difetto di interesse, ha assegnato termine alle parti e trattenuto la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse a ricorrere e la risolve in senso negativo. Le previsioni contestate — che impongono il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali e limitano la demolizione e ricostruzione a casi sporadici — hanno carattere regolamentare e non producono un effetto immediato.
Il carattere storico-testimoniale o di pregio architettonico dei singoli edifici, argomenta il Tribunale, non è predicato una volta per tutte dal piano, ma va apprezzato in concreto, di volta in volta. La previsione pianificatoria diventa quindi lesiva solo all’atto del diniego opposto alla richiesta di titolo edilizio, e va impugnata unitamente ad esso.
Sul punto la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui le norme tecniche di attuazione di uno strumento urbanistico non sono di per sé lesive e il termine per ricorrere decorre dalla piena conoscenza del provvedimento applicativo (Cons. Stato n. 3929/2002, Cons. Stato n. 4887/2021, Cons. Stato n. 2048/2023). La società, del resto, ha prospettato di essere “in procinto” di presentare un progetto, confermando l’astrattezza della doglianza in prevenzione.
Anche la richiesta istruttoria è dichiarata inammissibile: generica ed esplorativa se riferita all’edificio, irrilevante se riferita all’intero ambito, il cui carattere di pregio è impresso dal P.T.C.P. con disposizione sovraordinata non impugnata. La mancata impugnazione di tale normativa integra autonomo profilo di inammissibilità. L’equiparazione dell’ambito SU_06 alle zone A risulta coerente con la nota distintiva di tali zone, il carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
Per mera completezza il collegio richiama le precedenti pronunce di TAR Liguria n. 1082/2021 e n. 65/2022, e osserva che la limitazione degli interventi costituisce scelta ampiamente discrezionale, giustificata dal fine di conformare il piano comunale a quello sovraordinato. Le osservazioni dei privati, infine, sono semplici apporti collaborativi valutabili con motivazione sommaria. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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