Nota interlocutoria non lesiva e sopravvenuto diniego di sanatoria (TAR Sicilia n. 4077 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione invita il richiedente a integrare la domanda di permesso di costruire in sanatoria è atto interlocutorio e privo di autonoma lesività, sicché non è impugnabile in via autonoma. Ove nelle more il richiedente abbia presentato nuova istanza di sanatoria e questa sia stata respinta con provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione, il ricorso avverso la nota perde ogni interesse alla decisione. Ne deriva l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e la sua improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’eventuale accoglimento non potrebbe più collocare il ricorrente nella posizione di ripresentare utilmente la domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona agricola, presentava nel 2016 una segnalazione certificata di inizio attività per il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, da adibire ad attività di ristorazione, con manutenzione straordinaria. A seguito di denuncia di terzi, un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico rilevava difformità tra stato dei luoghi ed elaborati progettuali; il Comune annullava il titolo formatosi sulla segnalazione e ordinava la demolizione delle opere abusive. Il ricorso avverso tali atti veniva rigettato e l’appello respinto.

Nel 2021 il ricorrente presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, con nota del 25 ottobre 2021, la dichiarava irricevibile per carenza del versamento dei diritti di segreteria e per mancato caricamento online della richiesta nel portale dello Sportello Unico Edilizia, prescritto a pena di irricevibilità. Il ricorrente impugnava la nota e gli atti presupposti, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di esaminare e definire la domanda.

La Motivazione della Corte

All’udienza straordinaria del 9 dicembre 2024 il Presidente rilevava d’ufficio una duplice questione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso. Il Collegio la accoglie su entrambi i fronti, con due autonome rationes decidendi.

Il ricorso è anzitutto inammissibile per difetto di interesse: il provvedimento impugnato è privo di autonoma lesività, essendo soltanto una nota interlocutoria con cui l’amministrazione invita il ricorrente a riformulare correttamente la propria istanza. L’invito, per come strutturato, non incide in via definitiva sulla posizione sostanziale del richiedente. La circostanza che l’integrazione sia stata effettivamente eseguita conferma sul piano fattuale la natura non lesiva dell’atto.

Il ricorso è inoltre improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio il ricorrente ha presentato nuova domanda di permesso di costruire in sanatoria, protocollata in data 10.02.2022. Il Comune ha avviato il procedimento di diniego e ha adottato il diniego definitivo con provvedimento del 04.08.2022. Il ricorrente ha poi depositato un’ulteriore richiesta di sanatoria, seguita da nuova ordinanza di demolizione e da ulteriore atto di diniego del 22.09.2022.

Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha proposto ricorso, respinto con sentenza n. 1943 del 23.06.2023, non appellata e quindi passata in giudicato. Le descritte sopravvenienze fattuali privano il ricorrente di ogni interesse alla decisione del gravame: l’eventuale accoglimento dell’impugnazione della nota non lo porrebbe nella condizione di ripresentare una nuova domanda di sanatoria, per la semplice ragione che lo ha già fatto, ottenendone un diniego ormai consolidato.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile e improcedibile per difetto di interesse. La particolarità della vicenda e l’evoluzione dei rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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