Installazione di inferriata sul pianerottolo comune e legittimo uso ex art. 1102 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 16944 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1122, primo comma, cod. civ. vieta al condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. In materia di azioni possessorie, l’installazione di un cancello o di un’inferriata a presidio dell’accesso alla propria unità abitativa, anche quando si apra momentaneamente sul pianerottolo comune, non integra spoglio né molestia se il suo movimento non impedisce e non rende notevolmente più difficoltoso il passaggio e il godimento del bene comune da parte degli altri condomini. I limiti posti dall’art. 1102 cod. civ. all’uso della cosa comune non impediscono al singolo condomino di installare un cancello sul pianerottolo comune per trarre dal bene ogni possibile utilità, purché sia garantita agli altri l’ordinaria accessibilità e il godimento comune della res.
Il Fatto
Una condomina adiva il Tribunale di Ferrara con azione di manutenzione nel possesso, deducendo che il cancello installato da un altro condomino a presidio della porta d’ingresso del proprio appartamento, in fase di movimentazione, invadeva per circa un metro quadrato il pianerottolo del giro scale comune, chiedendone la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il condomino convenuto si opponeva, sostenendo che l’infisso era montato all’interno degli stipiti della porta, in fase di quiete non occupava il pianerottolo comune e in fase di apertura si affiancava al muro, occupando temporaneamente una superficie contenuta.
Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Bologna, che escludeva la sussistenza di uno spoglio o di una turbativa, qualificando l’installazione come legittimo uso del bene comune ai sensi dell’art. 1102 cod. civ.. Avverso la sentenza d’appello la condomina proponeva ricorso per cassazione su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegio investito della decisione, non versando in situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., come già affermato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
Esaminando il primo motivo, la Corte rigetta la censura di violazione degli artt. 1102 e 1122 cod. civ., osservando che il giudice di merito ha accertato, sulla base della documentazione fotografica, che l’inferriata, quando chiusa, restava all’interno della proprietà esclusiva e, anche in posizione semiaperta, lasciava uno spazio sufficiente al passaggio. Il pregiudizio apprezzabile alla fruibilità del pianerottolo comune è stato pertanto escluso con motivazione priva di vizi logici, con la conseguente insussistenza di una lesione della signoria di fatto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per doppia conforme ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.: la Corte rileva che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto quando la questione è stata decisa nei due gradi di merito sulla base delle stesse ragioni. Spetta al ricorrente l’onere di indicare le ragioni di eterogeneità delle due decisioni, specificazione assente nel ricorso.
Quanto al terzo motivo, la censura di violazione dell’art. 1140 cod. civ. è respinta: nessuna lesione dell’uso comune è stata cagionata, poiché anche in posizione semiaperta l’infisso poteva essere agevolmente accostato al muro. L’occupazione temporanea di una porzione del pianerottolo non pregiudica il comodo passaggio, sicché l’installazione costituisce legittimo utilizzo del bene comune ex art. 1102 cod. civ.
Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata alla refusione delle spese, oltre al pagamento della sanzione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per essere stato il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
- Art. 1122 c.c. – Opere su parti di proprietà o uso individuale
- Art. 1140 c.c. – Possesso
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
- Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso