Le note dell’ATO Varese sul rimborso Theta sono atti paritetici, giurisdizione ordinaria (TAR Lombardia n. 287 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’Azienda Speciale d’ambito rivendica al gestore del servizio idrico integrato di un diverso ambito territoriale la restituzione delle somme percepite a titolo di componente tariffaria Theta non costituiscono esercizio di un potere autoritativo di regolazione, ma mere intimazioni ad adempiere di natura paritetica, con effetti di costituzione in mora. La controversia verte su una pretesa creditoria conseguente a prestazioni già rese e appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Non rileva che la parte deduca la violazione delle delibere ARERA, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento di spettanze economiche tra soggetti, non la conformità di un atto di regolazione tariffaria. Il riparto va verificato sul petitum sostanziale, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio idrico integrato nell’ATO di Como, che comprende zone di c.d. interambito nelle quali la depurazione è materialmente svolta dal gestore dell’ATO di Varese tramite l’impianto di Caronno Pertusella, a beneficio anche di comuni comaschi. Nel periodo 2016-2021 il gestore varesino ha versato alla ricorrente gli importi tariffari riscossi dagli utenti, compresa la componente Theta.

Con le note impugnate l’Azienda Speciale di Varese ha quantificato in circa 4,9 milioni di euro il rimborso dovuto dalla ricorrente al nuovo gestore varesino per la medesima componente, sul presupposto che i relativi ricavi spettassero al soggetto tenuto alla manutenzione e al miglioramento dell’impianto. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo difetto assoluto di competenza e violazione della regolazione di settore, con motivi aggiunti avverso la nota del 19 giugno 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il petitum sostanziale azionato verte su una pretesa patrimoniale di natura paritetica, che non implica l’esercizio di alcun potere autoritativo e non ricade in alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Il Tribunale esclude anzitutto che le determinazioni impugnate costituiscano esecuzione dell’accordo per la gestione del servizio stipulato nell’aprile 2021 tra gli uffici d’ambito, la ricorrente e il gestore varesino: quell’accordo è espressamente applicabile solo dalla sua data, mentre gli atti censurati riguardano il periodo 2016-2021. Neppure può configurarsi un accordo di diritto pubblico ex art. 15 legge n. 241/1990. E anche se la pretesa trovasse causa nell’accordo, la controversia resterebbe estranea alla giurisdizione amministrativa, vertendo sulle mere pretese patrimoniali poste a valle di esso (Cass. n. 34954 del 2023; Cons. Stato n. 3270 del 2023).

Nel merito del riparto, il Collegio rileva che l’atto impugnato in via principale rivolge al gestore comasco una richiesta avente ad oggetto una somma di denaro, relativa a prestazioni già rese. Il presupposto della lite è un contrasto interpretativo tra i due soggetti pubblici deputati alla regolazione dei rispettivi ambiti, che si è però tradotto nell’affermazione di una pretesa creditoria, non nell’emanazione di un provvedimento di regolazione del servizio idrico tipizzato dalla legge. La giurisdizione amministrativa riguarda gli atti di regolazione nell’ambito territoriale dell’Azienda Speciale, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.; gli atti in esame concernono invece un credito verso il gestore di un diverso ambito, al limite rientrando tra i corrispettivi devoluti al giudice ordinario.

La deduzione della violazione delle delibere ARERA non muta l’esito: oggetto del giudizio è l’accertamento di spettanze economiche tra le parti, non la verifica di conformità di un potere di regolazione, che al più concerne la determinazione delle componenti tariffarie verso l’utente. Quanto alla nota del 19 giugno 2023, essa stessa conferma l’assenza di provvedimenti amministrativi, prospettando futuri atti solo in caso di perdurante inerzia. Le note impugnate equivalgono dunque a intimazioni ad adempiere, anche perché l’ATO di Varese non ha alcun potere autoritativo di incisione della sfera giuridica della ricorrente; ne è riprova la pendenza di analoga causa davanti al Tribunale civile di Busto Arsizio.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali e facoltà di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.. La domanda di accertamento proposta dal gestore varesino è a sua volta inammissibile, perché subordinata e introdotta con memoria non notificata anziché con ricorso incidentale. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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