Notifica a controinteressato non effettivo e pubblici proclami nel concorso (Cons. Stato n. 6344 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm. non supplisce all’inosservanza del presupposto di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che impone la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato titolare di un interesse effettivo e concreto al mantenimento del provvedimento impugnato. Nella impugnazione di una graduatoria concorsuale è controinteressato soltanto il concorrente meglio collocato, destinato a subire pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, e non chi si trovi in posizione deteriore rispetto al ricorrente. La notifica rivolta esclusivamente a quest’ultimo è inidonea a instaurare correttamente il contraddittorio e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La controversia riguarda una progressione verticale all’interno del corpo della polizia locale del Comune di Roma. L’appellante aveva partecipato alla selezione e si era visto attribuire un punteggio per l’esperienza professionale maturata inferiore a quello ritenuto spettante, essendo stati valorizzati in misura maggiore i servizi prestati presso il Comune di Roma rispetto a quelli svolti presso altre amministrazioni comunali.
Il ricorrente aveva impugnato gli esiti della selezione davanti al TAR Lazio, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato notificato a un controinteressato non effettivo, collocato in graduatoria in posizione deteriore. Proponeva quindi appello, dolendosi del mancato ricorso alla notifica per pubblici proclami, della irragionevolezza dei criteri di attribuzione del punteggio e della illegittima valutazione delle capacità gestionali.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato affronta in via preliminare la questione processuale, che assume carattere assorbente. Il collegio osserva che la notifica per pubblici proclami prevista dall’art. 41, comma 4, cod. proc. amm. opera a condizione che risulti comunque soddisfatto il presupposto dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., ossia che il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato portatore di un interesse effettivo e concreto alla conservazione dell’atto gravato.
Il Collegio richiama una consolidata linea interpretativa. Secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 3006 del 2024, nella impugnazione di una graduatoria concorsuale è controinteressato il concorrente meglio collocato, titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso. La qualifica non spetta a chi abbia un interesse generico al mantenimento dell’atto, ma solo a chi ne riceva un vantaggio diretto e immediato. Nello stesso senso sono richiamate Cons. Stato, Sez. II, n. 5499 del 2021 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 594 del 2016.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorso di primo grado era stato notificato a un soggetto collocato in graduatoria in posizione pacificamente inferiore rispetto all’appellante. Costui non trae alcun vantaggio dalla conservazione dell’assetto attuale della graduatoria e, anche in caso di accoglimento dell’impugnazione, manterrebbe invariata la propria collocazione, pur sempre deteriore. La sua posizione è quindi di sostanziale indifferenza rispetto all’esito del giudizio.
Da qui la conferma della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado. L’appello è rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.