Requisiti minimi dei veicoli e immodificabilità dell’offerta tecnica (Cons. Stato n. 6337 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I requisiti tecnici dei veicoli fissati dal capitolato tecnico, qualora espressi con formula vincolante e funzionali a delineare le caratteristiche essenziali del servizio, costituiscono requisiti minimi dell’offerta che la stazione appaltante deve verificare già in sede di gara, a pena di esclusione del concorrente che offra un servizio non conforme. La loro eventuale sostituzione in sede di verifica dell’anomalia integra un’inammissibile modifica dell’offerta tecnica, in violazione del principio di immodificabilità e della par condicio tra i concorrenti. Il rinvio di ogni controllo alla fase esecutiva è illegittimo, perché falsa il confronto competitivo e impedisce una seria valutazione dell’anomalia. Il principio del risultato di cui all’art. 1, d.lgs. n. 36/2023 impone di leggere la lex specialis in funzione degli interessi pubblici perseguiti.

Il Fatto

L’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano indice una gara per l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto di alunni con disabilità. L’aggiudicazione va alla seconda classificata resistente; la concorrente collocatasi seconda impugna l’aggiudicazione e la nota con cui il R.U.P. rigetta l’istanza di autotutela, chiedendo l’annullamento, l’inefficacia del contratto e il subentro, in subordine il risarcimento.

Il giudice di primo grado dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e rigetta il ricorso originario, ritenendo che il controllo sulla rispondenza dei veicoli ai requisiti del capitolato fosse riservato alla fase esecutiva. La concorrente appella, censurando il rigetto del secondo e del terzo motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il motivo relativo alla sostituzione dei veicoli: l’aggiudicataria aveva indicato nell’offerta tecnica un modello e, in sede di verifica dell’anomalia, ne aveva indicato un altro, di marca e caratteristiche differenti. Il punto centrale è stabilire se i requisiti dell’art. 5, lett. j), del capitolato tecnico — comfort adeguato degli alunni e passaggio interno dell’accompagnatore senza scendere dal veicolo — siano requisiti minimi da verificare in gara o mere prescrizioni esecutive.

La risposta è negativa rispetto alla sentenza impugnata. Il dato letterale dell’art. 5 del capitolato (“devono“) esprime vincolo; il disciplinare di gara prevede espressamente l’esclusione dei concorrenti che offrano un servizio non conforme ai requisiti minimi. Il rinvio alla fase esecutiva produrrebbe effetti distorsivi: confronto falsato, impossibile valutazione dell’anomalia, inefficienze a danno degli utenti.

Il Collegio richiama il principio del risultato e la lettura datane da Cons. St., sez. VI, n. 4996 del 2024: l’affidamento deve essere funzionale agli interessi pubblici perseguiti. Su tale base, i requisiti dell’art. 5, lett. j), sono minimi e la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ove il solo modello non bastasse.

La verificazione disposta in appello, basata sull’ispezione del veicolo con configurazione conforme al collaudo, accerta che la ridotta altezza rende disagevoli salita e discesa dei passeggeri in carrozzina, che il passaggio interno è limitato (circa 25-30 cm) e che gli impedimenti sono legati a limiti strutturali del modello. I veicoli indicati in sede di anomalia non rispettano i requisiti minimi: sussiste sia l’inammissibile modifica dell’offerta tecnica sia la violazione della lex specialis. La fondatezza del primo motivo assorbe il secondo, logicamente subordinato.

Accertato il vizio, la Corte applica l’art. 122 c.p.a.: il contratto è dichiarato inefficace dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, con subentro dell’appellante, non essendo necessaria la riedizione della gara. Accolta la domanda risarcitoria per il periodo di mancata esecuzione: il lucro cessante, quantificato in euro 100.000 annui e non contestato, è ridotto del 30 per cento ex art. 1226 c.c. per mancata prova dell’aliunde perceptum, secondo Cons. St., ad. plen., n. 2 del 2017. Condanna solidale di Provincia e ACP a euro 70.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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