Il termine semestrale ex art. 5-sexies esclude l’ottemperanza alla legge Pinto (TAR Puglia n. 513 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto avverso il decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, che ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando sia stato notificato e non opposto. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 devono decorrere infruttuosamente perché l’ottemperanza possa essere accordata. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, con pagamento delle somme dovute e interessi legali dalla domanda al soddisfo, e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Al commissario non spetta compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 600,00, oltre spese del procedimento liquidate in € 350,00 per compensi e € 50,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.
Nonostante la rituale notifica del decreto, il Ministero non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul titolo. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..
Il giudice amministrativo verifica poi il decorso dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
Anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, è decorso senza che sia stato eseguito il pagamento. Ne consegue l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Collegio fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento. Nomina inoltre commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni per l’espletamento dell’incarico, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto compenso, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Ministero è infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre accessori, nonché al rimborso delle spese vive e accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza e del contributo unificato, se corrisposto, in favore del difensore antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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