Veranda chiusa su tenda condonata: nuova opera abusiva e ordine di demolizione (TAR Liguria n. 834 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la sanatoria straordinaria copre esclusivamente il manufatto nella configurazione oggetto dell’istanza e non si estende alle opere che ne abbiano successivamente modificato le caratteristiche strutturali essenziali. La trasformazione di una struttura metallica con copertura in tela e tamponamenti avvolgibili in una veranda chiusa con serramenti fissi in metallo e vetro esorbita dagli interventi di mera conservazione eccezionalmente ammessi in pendenza della domanda di sanatoria. Gli interventi ulteriori eseguiti su un immobile abusivo non ancora sanato ne ripetono l’illegittimità e legittimano l’ordine di demolizione adottato ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e art. 31, comma 2, del D.P.R. 380/2001, senza che sia necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un locale ristorante situato a Genova, in Corso Italia, in area assoggettata a vincolo paesaggistico ex art. 136, lett. c) e d), del D.Lgs. 42/2004 e, per la vicinanza alla battigia, ex art. 142, lett. a), del medesimo decreto. Il locale dispone dagli anni Novanta di una veranda strumentale all’attività di ristorazione.
Con provvedimento dirigenziale del 9 agosto 2023 il Comune di Genova ha ingiunto la demolizione del manufatto, ritenendolo realizzato in assenza di titolo edilizio e paesaggistico. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria, deducendo l’avvenuta sanatoria dell’opera mediante condono del 10 febbraio 2020 e autorizzazione paesaggistica del 28 agosto 2019, oltre al difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Nelle more del giudizio la sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso e muove dal confronto tra la configurazione del manufatto descritta nell’istanza di condono e quella attuale. Il Comune ha dimostrato che l’ambiente fu oggetto di condono come tipologia 7 della tabella allegata alla legge n. 47/1985, cioè come opera non valutabile in termini di superficie e volume: una struttura metallica sostenuta da piantoni, con copertura in tela avvolgibile a rullo e tamponamenti in materiale plastico.
La documentazione fotografica prodotta evidenzia invece una trasformazione strutturale: la tenda è divenuta una veranda chiusa su tre lati, con telaio metallico, telo gommato e serramenti fissi in metallo e vetro. La differenza morfologica tra i due manufatti è netta e non consente di riferire la sanatoria alla veranda nella sua attuale consistenza.
Il TAR esclude che l’intervento possa qualificarsi come opera di completamento del manufatto abusivo. Ai sensi dell’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985, tali opere sono eseguibili dal presentatore dell’istanza solo sotto la propria responsabilità e previa notificazione al Comune; nel caso concreto manca ogni titolo. La trasformazione, sostituendo i tamponamenti avvolgibili con serramenti fissi, modifica le caratteristiche essenziali dell’immobile ed esorbita dagli interventi di mera conservazione e integrità eccezionalmente ammessi dalla giurisprudenza in pendenza della domanda di sanatoria, richiamata nelle pronunce Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3533 del 2022, n. 4397 del 2019 e Sez. V, n. 5248 del 2018 e n. 2738 del 2018.
Il Collegio ribadisce infine il principio per cui, in presenza di manufatti abusivi non ancora sanati, gli interventi ulteriori — anche se astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria, al restauro, alla ristrutturazione o alla realizzazione di pertinenze — ripetono l’illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, secondo Cons. di Stato, Sez. VI, n. 9866 del 2023. La situazione dei luoghi risulta pertanto correttamente scolpita dal provvedimento impugnato, che dà atto della radicale trasformazione intervenuta e mai legittimata. Il ricorso è infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.