Revoca dell’aggiudicazione provvisoria per falsità dichiarativa (TAR Sicilia n. 3591 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della proposta di aggiudicazione disposta per falsità della dichiarazione sostitutiva di certificazione non richiede la verifica della incidenza causale della falsità sull’esito della gara. Poiché l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale instabile e ad effetti interinali, la sua revoca rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione e prescinde dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. L’Amministrazione non è tenuta ad alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né ad approfondita valutazione in concreto dell’affidabilità del concorrente. È sufficiente la previsione nell’avviso di gara della clausola di esclusione per il mancato rispetto delle prescrizioni e la riserva di stipula subordinata alla positiva verifica dei requisiti dichiarati.

Il Fatto

Con avviso di gara del 13 giugno 2018, l’Agenzia del Demanio indiceva una procedura, mediante offerte segrete ai sensi del d.P.R. n. 296/2005, per l’affidamento in concessione di beni immobili del demanio idrico, tra cui un lotto di terreno costituente ex alveo di un corso d’acqua. Il ricorrente veniva dichiarato contraente provvisorio per aver presentato l’offerta migliore, pari a € 12.000,00. L’Amministrazione precisava che l’aggiudicazione non era definitiva, restando condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati nell’allegato 2.

All’esito dei controlli, nonostante il concorrente avesse dichiarato, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato condanne penali, emergeva a suo carico un decreto penale di condanna per il reato di invasione di terreni di cui all’art. 633 cod. pen. L’Agenzia disponeva quindi la revoca della proposta di aggiudicazione. Il concorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e l’assenza di una espressa disciplina della revoca nell’avviso di gara, nonché l’irrilevanza del dato non veritiero rispetto alla convenienza economica dell’offerta. L’Amministrazione resisteva deducendo l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla consapevolezza dell’orientamento secondo cui non ogni falsità contenuta in una dichiarazione preliminare al beneficio ne determina la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, ma solo quella idonea a incidere causalmente sull’adozione del provvedimento attributivo. Richiama in proposito Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 del 2020 e Cons. Stato sez. V n. 3001 del 2024, che esigono una rilevanza propriamente sostanziale delle falsità e omissioni comunicative.

Tale impostazione, tuttavia, non è ritenuta decisiva nel caso concreto. Il Collegio sposta l’attenzione sulla natura giuridica dell’atto revocato: si tratta di aggiudicazione provvisoria, atto endoprocedimentale instabile e ad effetti interinali, che esprime una scelta non ancora definitiva. Richiamando Cons. Stato sez. V n. 8273 del 2023, il Tribunale osserva che la mancata prosecuzione verso l’aggiudicazione definitiva costituisce evento fisiologico, inidoneo a ingenerare un affidamento tutelabile e alcun obbligo risarcitorio.

Ne deriva che la revoca della proposta di aggiudicazione rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione e prescinde dall’applicazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, pur richiedendosi concreti motivi di interesse pubblico (Cons. Stato sez. V n. 200 del 2022; n. 1744 del 2020; n. 6323 del 2018).

Su questa base il Collegio verifica le clausole della gara. L’avviso prevedeva che il mancato rispetto delle prescrizioni costituisse causa di esclusione e l’Amministrazione si era riservata la stipula solo previa positiva verifica dei requisiti dell’allegato 2, che imponeva la dichiarazione ex art. 46 d.P.R. n. 445/2000 di non aver riportato condanne penali. Il provvedimento impugnato risulta pertanto adeguatamente motivato in ragione dell’incontestata falsità dichiarativa.

Il Tribunale esclude infine che l’Amministrazione dovesse svolgere una valutazione in concreto sui riflessi della violazione sull’affidabilità del concorrente: la revoca dell’aggiudicazione provvisoria non richiede una approfondita comparazione tra interessi, ma una valutazione di mera opportunità e convenienza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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