La richiesta mafiosa integra estorsione da esponente (Cass. pen. Sez. 2 n. 18525 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza o genericità, il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare che si limiti a proporre una lettura alternativa del quadro indiziario, senza censurare specificamente la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo della contraddittorietà o della manifesta illogicità. La qualificazione giuridica della condotta e l’apprezzamento del significato dei fatti sono riservati al giudice di merito e, se sorretti da motivazione congrua, non sono sindacabili in sede di legittimità. La condotta di chi, esaurite le vie legali, si rivolga al referente di un’organizzazione criminale per ottenere “protezione” o “mediazione” nei confronti di terzi, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., configurando una forma di estorsione “ambientale”, senza necessità di minaccia esplicita o spendita del nome, laddove la notorietà della consorteria sia conclamata.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. All’indagato si contestava di aver richiesto l’intervento di un esponente di spicco di una cosca ‘ndranghetista per indurre l’acquirente di un immobile, del quale rivendicava la proprietà, a consentirgli il rientro nel possesso del bene.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato, nonché l’erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari. Ad avviso della difesa, la condotta non integrava l’estorsione, ma costituiva un tentativo di tutelare un proprio diritto tramite l’intercessione di un soggetto autorevole, configurando al più l’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche delle Sezioni Unite, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti, ma solo la congruità logica della valutazione degli indizi rispetto ai canoni della prova. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva. Quest’ultima, infatti, si limitava a offrire una diversa interpretazione della vicenda, senza evidenziare alcuna specifica contraddizione o illogicità nella motivazione del Tribunale. La Corte ha inoltre precisato che attività quali la mediazione, la protezione o il patronaggio di un gruppo criminale costituiscono forme tradizionali di estrinsecazione del potere clanico in determinati territori. L’affermazione della difesa circa l’intervento “a richiesta” della consorteria rappresentava quindi la conferma, e non la confutazione, della natura estorsiva della condotta.
La Corte ha ulteriormente osservato che, quando la notorietà della compagine associativa è conclamata, non è necessaria la minaccia esplicita per integrare l’aggravante del metodo mafioso, essendo sufficiente la c.d. estorsione ambientale. La stessa condotta di chi si rivolge al referente malavitoso per ottenere protezione contribuisce a consolidare il prestigio criminale dell’organizzazione. Infine, la Corte ha escluso la configurabilità dell’erroneo convincimento di esercitare un diritto, rilevando come tale diritto fosse già stato escluso da decisioni dell’autorità giudiziaria e come la “mediazione” del gruppo criminale non fosse rivolta a comporre un conflitto, ma a indurre la controparte a rinunciare al proprio diritto.
In relazione alle esigenze cautelari, il secondo motivo è stato dichiarato generico, poiché non si confrontava con la motivazione del Tribunale, che aveva fondato il pericolo di reiterazione sull’organizzazione del piano criminoso, sulla ventilata minaccia e sui contatti con la cosca, nonché sulla contiguità dell’indagato ad ambienti malavitosi per precedenti condanne. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari