Notifica per pubblici proclami ammessa anche in assenza di notifica ordinaria (Cons. Stato n. 7241 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che ometta di pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, ritualmente formulata dalla parte, non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso per la non integrità del contraddittorio: la mancata notifica ad almeno un controinteressato non è addebitabile al ricorrente che abbia inteso assolvere all’onere dell’art. 41, comma 2, c.p.a. avvalendosi della disposizione del comma 4. La notifica per pubblici proclami non è consentita soltanto per integrare il contraddittorio già instaurato con una notifica ordinaria, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria a uno dei controinteressati. Ove la notificazione ordinaria risulti “particolarmente difficile” e sussista il presupposto sostanziale dell’art. 41, comma 4, c.p.a., compete al giudice di primo grado definire tempi e modalità della notifica per pubblici proclami.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui l’Ufficio scolastico territoriale lo aveva escluso dal concorso per collaboratore scolastico, nonché la graduatoria permanente A.T.A. nella parte in cui non lo contemplava. La graduatoria era stata pubblicata con la sola indicazione di nome, cognome e data di nascita dei partecipanti, con clausola di omissione degli altri dati per ragioni di privacy. Il ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti al fine di esperire ricorso nei termini di legge, ma l’Amministrazione gli aveva trasmesso solo i documenti del fascicolo che lo riguardava. Nell’atto introduttivo aveva chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in ragione dell’impossibilità di reperire gli indirizzi dei controinteressati e del loro elevato numero.

Il TAR, senza pronunciarsi su tale istanza, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata notifica ad alcun controinteressato, sul rilievo che il ricorrente non si era tempestivamente attivato per acquisire i dati necessari. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’omessa pronuncia sull’istanza di autorizzazione e, in subordine, la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo di gravame e richiama il proprio orientamento, espresso dalle Sezioni VII n. 1047 del 1° febbraio 2024 e n. 3657 del 10 maggio 2022, oltre che dalla Sez. VI n. 7310 del 30 agosto 2024: quando il giudice adito non si pronuncia sull’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso, la non integrità del contraddittorio non può essere addebitata alla parte ricorrente con la declaratoria di inammissibilità.

La Sezione esclude la lettura secondo cui la previsione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. prevarrebbe incondizionatamente sul comma 4, imponendo sempre almeno una notifica ordinaria a uno dei controinteressati. Tale opzione non convince, perché non risolve il problema di cosa possa fare la parte ricorrente quando, nonostante i tentativi, non riesca a reperire i dati di neppure uno dei controinteressati.

Sul piano dell’ordinaria diligenza, il Collegio richiama Cass. civ., Sez. I, n. 10983 del 26 aprile 2021: l’onere va valutato secondo parametri di normalità e buona fede, senza imporre ogni indagine astrattamente idonea. Nel caso concreto il ricorrente ha adempiuto, avendo presentato istanza di accesso esplicitamente finalizzata a esperire ricorso, da intendersi riferita anche ai dati di residenza, domicilio o dimora di almeno un candidato. L’Amministrazione, invece, ha opposto un’interpretazione troppo restrittiva dell’oggetto dell’istanza.

Il TAR avrebbe quindi errato a non autorizzare la notifica nelle forme dell’art. 41, comma 4, c.p.a.; e, in via subordinata, avrebbe dovuto riconoscere la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. per errore scusabile, attesa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (richiamata Sez. V n. 5262 del 12 giugno 2024).

Il primo motivo riveste efficacia assorbente. L’accoglimento comporta l’annullamento della sentenza appellata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per essere “mancato il contraddittorio”, senza che il giudice d’appello possa delibare le altre domande, compresa quella risarcitoria. Entro il termine di riassunzione la parte dovrà notificare l’atto alla resistente e depositare istanza al Presidente del TAR per l’individuazione delle modalità della notifica per pubblici proclami. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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