Atto endoprocedimentale e verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 7242 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, redatto dalla Polizia municipale, si limita a rappresentare lo stato dei luoghi rispetto all’ingiunzione già emanata e costituisce un atto endoprocedimentale privo di autonoma portata lesiva. La lesione si realizza solo con il provvedimento formale che dà titolo all’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e all’applicazione della sanzione. Agli atti amministrativi va attribuito il significato proprio secondo il loro contenuto, e non in ragione di elementi formali ed estrinseci come le sottoscrizioni apposte. La pendenza di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica non revoca gli effetti acquisitivi derivanti dalla perdurante inottemperanza a un ordine di demolizione mai annullato o sospeso dal giudice amministrativo. Il privato non vanta alcuna legittima pretesa alla tempestiva definizione di domande di condono relative a opere per le quali non abbia ottenuto l’annullamento o la sospensione dei preesistenti ordini di demolire.

Il Fatto

L’appellante, proprietario di un fondo, vi realizzava nel 1983 un manufatto abusivo di due piani. Nel 1984 i Vigili Urbani accertavano la costruzione e il Comune disponeva il ripristino dello stato dei luoghi, rilevato il contrasto con il Piano Regolatore Generale che classificava la zona come area parco pubblico.

Nel 1986 l’interessato presentava domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/85, versando l’oblazione. Il Comune comunicava l’avvio del procedimento di diniego dopo oltre dieci anni e rigettava l’istanza solo con nota successiva, a circa undici anni dalla presentazione. Seguivano plurimi ricorsi davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, definiti con perenzione, improcedibilità o rinuncia.

Nel 2001 l’Amministrazione adottava un verbale di accertamento di inottemperanza ai fini dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale, con applicazione della sanzione pecuniaria, trattandosi di zona vincolata ai fini paesaggistici. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile, qualificando il verbale come atto endoprocedimentale e rilevando che molte censure riguardavano atti presupposti ormai consolidati. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la inammissibilità del ricorso. Il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine demolitorio, redatto dalla Polizia municipale, si limita a rappresentare lo stato dei luoghi rispetto all’ingiunzione precedentemente emanata e costituisce un semplice atto endoprocedimentale, che come tale non riveste portata lesiva. Il Collegio ritiene irrilevante la circostanza, solo formale ed estrinseca, concernente le sottoscrizioni del verbale di sopralluogo: agli atti amministrativi va ricondotto il significato loro proprio secondo il contenuto.

La validazione del giudizio di inammissibilità reso dal giudice di primo grado è sufficiente ai fini della reiezione dell’appello. Il Consiglio reputa comunque opportuno evidenziare la pari infondatezza degli ulteriori motivi, in relazione alla frammentazione di un contenzioso risalente nel tempo e riferito a un significativo abuso non ancora demolito, nonostante la sussistenza di atti comunali mai sospesi o annullati dal giudice amministrativo.

La richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica non poteva revocare in dubbio gli effetti acquisitivi dell’area derivanti dalla perdurante inottemperanza a un ordine di demolizione relativo a opera realizzata in assenza di alcun titolo, la cui legittimità ed efficacia non è mai stata messa in discussione dal giudice amministrativo, nonostante i plurimi ricorsi proposti e poi rinunciati o non coltivati. Resta nella facoltà del Comune dare corso alla demolizione a spese dell’interessato, anziché lasciar compiere l’effetto traslativo automatico dell’area al decorso del termine.

Quanto alla dedotta assenza di una legittima pretesa tutelabile, l’appellante non poteva invocare la tempestiva definizione di domande di condono che di regola avrebbero dovuto essere dichiarate radicalmente inammissibili, non avendo ottenuto un annullamento o una sospensione dei preesistenti ordini di demolire. Del tutto irrilevante, infine, la donazione del cespite segnalata con l’ultima memoria. Le spese sono compensate per la mancata costituzione del Comune, che non ha ancora dato corso né alla demolizione né alla formalizzazione dell’acquisizione, pur datando il primo accertamento dell’abuso al 1984. Disposto l’oscuramento delle generalità della parte appellante per i possibili riflessi penali dell’abuso edilizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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