Nulla osta acquisto armi: pericolosità del richiedente al Prefetto, non al Questore (TAR Sicilia n. 1178 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 39 r.d. n. 773 del 1931 (TULPS), il Questore, nel rilascio del nulla osta all’acquisto di armi, può fare svolgere verifiche di tipo medico affinché sia accertato che il richiedente non sia affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Egli non può però fondare il proprio diniego sulla pericolosità o sulla inaffidabilità del richiedente. Tale valutazione è riservata, ai sensi dell’art. 39 TULPS, unicamente all’Autorità prefettizia, unica competente a negare la detenzione di armi alle persone ritenute pericolose. Il diniego questorile che si fondi su pregiudizi penali e su un giudizio di mancanza di buona condotta è dunque viziato per incompetenza e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato alla Questura di Enna istanza per ottenere il nulla osta per l’acquisto di armi. Dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, l’Amministrazione ha negato il nulla osta ritenendo che il richiedente non offrisse le necessarie garanzie di affidabilità nell’uso delle armi e non riunisse i requisiti soggettivi di legge. A sostegno del diniego la Questura ha richiamato una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, risalente nel tempo, e una segnalazione all’autorità giudiziaria per ricettazione e uso di sostanze stupefacenti. Ha inoltre osservato che la detenzione dell’arma ai soli fini affettivi sarebbe realizzabile anche richiedendone la disattivazione.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo in via preliminare e assorbente l’incompetenza del Questore e la violazione degli artt. 35 e 39 TULPS, oltre a ulteriori profili di eccesso di potere. Ha sostenuto di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, l’abilitazione professionale e incarichi associativi, e che i pregiudizi richiamati sarebbero risalenti e inidonei a fondare il giudizio di inaffidabilità. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 215 del 30 maggio 2025 per insussistenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo dell’incompetenza. L’art. 35, comma 7, TULPS subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato medico dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono la capacità di intendere e di volere, né assume sostanze stupefacenti o abusa di alcool. Il diniego questorile, pertanto, può fondarsi su tali risultanze sanitarie, non su un giudizio di pericolosità sociale.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il Questore, ai sensi dell’art. 35 TULPS, può disporre verifiche mediche, ma non può supportare il diniego sulla pericolosità del richiedente, valutazione riservata all’Autorità prefettizia ai sensi dell’art. 39 TULPS. Quest’ultima è l’unica autorità di polizia competente a negare la detenzione di armi alle persone ritenute pericolose. Il Collegio richiama in proposito TAR Campania Napoli, sez. V, n. 177 del 13.01.2012, TAR Sardegna, sez. I, n. 1897 del 2004 e TAR Palermo, sez. III, n. 2386 del 16.11.2020 e n. 2565 del 14.09.2021.

Nel caso concreto il Questore ha fondato il diniego sulla ritenuta assenza di buona condotta e sulla inaffidabilità del ricorrente circa l’uso delle armi, in considerazione dei pregiudizi penali a carico dello stesso. Il provvedimento non poggia dunque sulle risultanze del certificato medico di cui al comma 7 dell’art. 35, ma su un giudizio di inaffidabilità che, attenendo al diverso provvedimento di divieto di detenzione di cui all’art. 39 TULPS, rientra nella competenza dell’autorità prefettizia.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate in ragione delle questioni esaminate. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato identificativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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