Nulla-osta doganale e condono: silenzio-assenso e difetto di motivazione (TAR Lazio n. 243 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate in prossimità della linea doganale, l’autorizzazione prevista dall’art. 19 d.lgs. n. 374/1990 non integra un vincolo di inedificabilità assoluta, poiché la norma consente, entro certi limiti, la realizzazione di nuove opere. Ne consegue che non opera il rigoroso orientamento che esclude la formazione del silenzio-accoglimento rispetto ai vincoli assoluti, e trova applicazione l’art. 20, comma 1, legge n. 241/1990, nonché l’art. 17-bis legge n. 241/1990 sul silenzio-assenso endoprocedimentale. Il diniego dell’Autorità doganale che disattenda senza plausibile motivazione il parere favorevole dell’organo istruttorio, in presenza di accesso garantito alla linea doganale e di autorizzazioni rilasciate a parità di condizioni ad altri proprietari, è illegittimo per difetto istruttorio, carenza di motivazione e eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di una villa bifamiliare sita in San Felice Circeo, edificata su licenza edilizia e raggiungibile tramite una strada interna di lottizzazione munita di cancello, esclusa dall’uso pubblico secondo una precedente pronuncia del medesimo TAR. Il dante causa presentava istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per opere realizzate in difformità dalla licenza. Il Comune chiedeva integrazioni, tra cui il nulla-osta paesaggistico e il nulla-osta demaniale ex art. 55 cod. navigazione.

Il nulla-osta demaniale veniva subordinato dalla Capitaneria di Porto all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane. La Guardia di Finanza, delegata all’istruttoria, esprimeva parere favorevole previo sopralluogo. L’Agenzia delle Dogane negava comunque l’autorizzazione, ravvisando nel cancello della lottizzazione un ostacolo alla vigilanza doganale. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata la censura sull’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 19 d.lgs. n. 374/1990. La disciplina del 1990 si pone in continuità con il previgente art. 13 d.P.R. n. 43/1973, e l’art. 24 d.lgs. n. 374/1990 ha abrogato il testo unico solo in un momento successivo. La circostanza che l’immobile sia stato realizzato prima non esclude dunque l’assoggettamento ad autorizzazione, finalizzata a evitare ostacoli ai controlli doganali a tutela degli interessi erariali, come già affermato da Corte cost., ord. n. 31 del 21.02.2008.

Le restanti doglianze meritano invece accoglimento. La Corte osserva che l’art. 32 legge n. 47/1985 condiziona il condono all’acquisizione degli assensi delle autorità preposte ai vincoli. Il vincolo demaniale di inedificabilità assoluta già gravante sull’area è venuto meno per effetto dell’abrogazione della L.R. Lazio n. 30/1974 ad opera dell’art. 5, comma 42, L.R. n. 10/2011. La fascia di rispetto dell’art. 55 cod. navigazione non configura un vincolo assoluto, poiché consente entro certi limiti nuove opere. Ne deriva l’inapplicabilità del rigoroso orientamento giurisprudenziale che esclude il silenzio-accoglimento rispetto ai vincoli assoluti, con applicazione dell’art. 20 legge n. 241/1990 e dell’art. 17-bis.

Nel merito, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno consegnato alla Guardia di Finanza il telecomando del cancello, consentendone l’apertura in ogni momento da parte dell’autorità. Non è contestata l’esistenza di altri varchi all’arenile mediante vie pubbliche a poche decine di metri. L’Agenzia ha disatteso senza plausibile motivazione il parere favorevole dell’organo istruttorio. È inoltre incontestato che per due fabbricati limitrofi sia stato rilasciato il medesimo nulla-osta negato ai ricorrenti.

Il Collegio richiama la precedente sentenza TAR Lazio n. 222 del 2020, oggetto di ottemperanza con sentenza n. 7/2021, che già aveva ritenuto adeguatamente tutelato l’interesse pubblico dalla possibilità per il personale di aprire i cancelli. Sussistono quindi presunzione di assenso tacito, difetto istruttorio, carenza di motivazione ed eccesso di potere per disparità di trattamento. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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