Nullità del lavoro: il limite reddituale si applica ai procedimenti pendenti (TAR Lombardia n. 229 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del provvedimento amministrativo emesso all’esito di un remand giudiziale al domicilio digitale del difensore, attestata dalla ricevuta di consegna PEC, fa decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, gravando la parte dell’onere di proporre motivi aggiunti o nuovo ricorso. La mancata indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere costituisce mera irregolarità, non invalidante, quando nessuna incertezza sugli strumenti di tutela sia ravvisabile e la parte sia assistita da difensore tecnico. Il limite reddituale fissato dalla circolare in materia di nulla osta al lavoro subordinato non ha contenuto costitutivo e si applica a tutti i procedimenti conclusi sotto la sua vigenza, a prescindere dal momento di presentazione dell’istanza. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un’istanza astrattamente accoglibile e non può supplire alla carenza dei presupposti.

Il Fatto

La ricorrente, in possesso di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, faceva ingresso in Italia nel maggio 2023 con regolare visto. Convocata con il datore di lavoro, apprendeva l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondato sull’incapienza reddituale datoriale e sulla mancata produzione del tesserino di iscrizione all’Ordine del professionista asseveratore. La revoca veniva emessa e impugnata davanti al TAR Brescia, che con ordinanza propulsiva ordinava il riesame della posizione.

In ottemperanza, la Prefettura emetteva un provvedimento di conferma della revoca, a sua volta non impugnato; il TAR dichiarava quindi l’improcedibilità del primo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Contro il provvedimento di conferma la ricorrente proponeva nuovo ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il TAR rigettava la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris; il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare e sospendeva gli effetti del provvedimento fino all’esame di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità e la accoglie. Il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., decorrente dalla comunicazione del provvedimento di conferma al domicilio digitale del difensore, attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo PEC. Il TAR richiama il comma 1 ter dell’art. 25 c.p.a., che dall’1.1.2018 non consente più l’elezione di domicilio presso la Segreteria, operando la regola della domiciliazione digitale presso l’indirizzo PEC del difensore risultante dai registri di giustizia.

Il provvedimento emesso all’esito di un remand giudiziale riveste valore al tempo stesso sostanziale e processuale: la comunicazione al difensore onera la parte alla presentazione di motivi aggiunti o di nuovo ricorso, con presunzione di conoscenza non contestata. Quanto alla mancata indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere, il Collegio la qualifica come mera irregolarità, richiamando la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., Sez. VI, n. 2547 del 6.4.2022): nessuna incertezza sugli strumenti di tutela è ravvisabile, avendo la ricorrente già proposto ricorso per la medesima vicenda ed essendo assistita da difensore tecnico.

Nel merito le censure sono comunque infondate. Il provvedimento si fonda sull’incapienza reddituale del datore di lavoro: l’asseverazione attesta un fatturato di euro 16.308,00 e un reddito d’esercizio di euro 9.176,00, importi inferiori alla soglia di 30.000,00 euro fissata dalla circolare INL 3/2022. Il periodo rilevante è il 2021, atteso che l’istanza di nulla osta era stata presentata nel gennaio 2022; irrilevante è la sufficienza reddituale per gli anni successivi.

Il Collegio esclude l’applicazione retroattiva lamentata: la circolare, non avendo contenuto costitutivo, trova applicazione nei procedimenti conclusi sotto la sua validità, essendo irrilevante il momento di proposizione della domanda. Infine, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un’istanza astrattamente accoglibile per sussistenza di tutti i presupposti, che nel caso concreto difettano. Il ricorso è dichiarato irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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