Procura speciale generica: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2255 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di procura speciale, il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. qualora la procura, rilasciata su foglio analogico separato e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale, non rechi l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita, degli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione e della parte resistente. La previsione di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C. 28 luglio 2021, che equipara la procura su foglio separato a quella apposta in calce, non vale a superare il requisito della specialità quando il ricorso e la procura non siano congiunti materialmente e non sia dimostrata l’anteriorità del rilascio della delega rispetto alla redazione dell’atto. La carenza non è sanabile ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è configurabile l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso in primo grado davanti al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, stante l’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato. Il ricorso, notificato il 4 dicembre 2025, conteneva anche l’istanza di nomina di un commissario ad acta e di applicazione di una penalità di mora. Si costituiva il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso la necessità di attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che l’assenza del difensore del ricorrente all’udienza camera di consiglio comporta rinuncia implicita al diritto di controdedurre, come da giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente su documento analogico separato, contenente la mera delega a “rappresentare e difendere nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, senza indicare il giudice adito, gli estremi della sentenza da eseguire né la parte resistente.
Richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone la procura speciale quale requisito di ammissibilità, il TAR ha escluso che l’eccezione della procura apposta “in calce” potesse trovare applicazione, non essendo configurabile alcuna congiunzione fisica tra il documento analogico e il ricorso nativo digitale. La disposizione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C. 28 luglio 2021, pur certificando l’autografia della sottoscrizione, non garantisce che la parte avesse contezza del contenuto specifico dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso.
Il Collegio ha quindi disatteso il precedente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 8552 del 2024), ritenendolo superato dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che richiede la preesistenza della procura speciale rispetto alla elaborazione del ricorso. Ha infine escluso la sanabilità del vizio e la concessione dell’errore scusabile, trattandosi di ricorso notificato successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria, che non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
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Nota della Redazione
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