Revoca aiuti di Stato con necessità dell’aiuto e ragionevole durata del procedimento (TAR Toscana n. 240 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di revoca di agevolazioni concesse ex legge n. 488/1992, il provvedimento non costituisce revoca in senso tecnico, ma atto di controllo inserito in una fattispecie provvisoria a formazione successiva, sicché non trovano applicazione i termini degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Il diritto alla ripetizione dell’indebito sorge solo con la revoca e si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 cod. civ.. La durata del procedimento afflittivo, priva di termine legale specifico, resta ragionevole entro il parametro decennale. La revoca integrale è legittima quando le spese siano state effettuate prima della domanda di agevolazione, difettando la necessità dell’aiuto.
Il Fatto
Una società cooperativa otteneva dal Ministero dello Sviluppo Economico un contributo in conto impianti per un progetto turistico-alberghiero, a valere sul bando n. 9 della legge n. 488/1992. Il contributo era riconosciuto in via provvisoria ed erogato in parte dalla banca concessionaria. All’esito delle verifiche a consuntivo, la banca trasmetteva una relazione finale che proponeva la revoca, per la presenza di pagamenti anteriori alla domanda e per il vantaggio esclusivo dei soci della cooperativa.
Dopo un procedimento in contraddittorio, il Ministero disponeva la revoca integrale del contributo e il recupero delle somme erogate, con rivalutazione e interessi. La società impugnava dapprima davanti al giudice ordinario, che dichiarava il difetto di giurisdizione; quindi riassumeva il giudizio davanti al TAR Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Nella translatio iudicii restano ferme le preclusioni e le decadenze, ma la domanda civile si considera proposta davanti al giudice amministrativo: poiché la citazione era stata notificata entro il termine decadenziale dall’atto, la riassunzione ex art. 11 c.p.a. salva gli effetti sostanziali e processuali.
Respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca. La concessione le affida un’attività istruttoria di discrezionalità tecnica, endoprocedimentale e non vincolante; proprio tale attività giustifica la sua presenza in giudizio, perché l’accertamento dei fatti posti a base della revoca è presupposto imprescindibile del provvedimento.
Nel merito, il Tribunale esclude la prescrizione: il diritto alla restituzione non nasce con l’erogazione, ma con la revoca, e solo da allora decorre il termine decennale ex art. 2946 cod. civ.. Neppure sussiste violazione del termine ragionevole. Il provvedimento impugnato non è revoca in senso tecnico, ma atto di controllo che impedisce il perfezionamento di un beneficio provvisorio: non si applicano quindi i termini degli artt. 21-quinquies e 21-nonies. Il Collegio richiama l’orientamento che, sulla scorta della Corte cost. n. 151/2021, esige comunque una durata contenuta, individuando nel termine decennale il parametro per i procedimenti afflittivi in senso ampio. Gli otto anni impiegati restano entro tale perimetro.
È infondato il motivo sull’avvio anticipato del programma. Le sette fatture, il contratto di appalto e i suoi aggiornamenti, privi di condizioni sospensive legate all’agevolazione, dimostrano la volontà di realizzare l’investimento a prescindere dall’aiuto, in contrasto con il principio di necessità dell’aiuto e con il punto 3.9 della circolare n. 900047/2001.
Il motivo sulla seconda ragione di revoca è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atto plurimotivato. Infine, la revoca integrale e il calcolo di rivalutazione e interessi trovano base nell’art. 8, commi 4-bis e 6, del D.M. n. 527/1995. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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