Indennità pensionabile esclusa dalla base di calcolo del lavoro straordinario (TAR Lazio n. 151 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 43 della legge n. 121/1981 non costituisce più parametro di legittimità dei decreti presidenziali di recepimento degli accordi di concertazione in materia di trattamento economico delle Forze di polizia ad ordinamento militare, essendo stato abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995. Il sistema retributivo delineato dalla contrattazione concertata ha emancipato il compenso per lavoro straordinario dal meccanismo parametrico, sostituendolo con indennità forfettarie sganciate dalla retribuzione ordinaria. L’indennità pensionabile ha natura stipendiale, ma è liquidata in misura fissa e prescinde dalle ore effettuate, cosicché non può costituire base di computo del compenso per lavoro straordinario. La garanzia dell’art. 36 Cost. riguarda il trattamento economico globale e non i singoli elementi retributivi. I decreti presidenziali, in quanto fonti di rango secondario, sono sottratti al sindacato di legittimità costituzionale.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti ai ruoli dei sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio presso sedi comprese nella competenza territoriale della sezione staccata del TAR Lazio, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario, con inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità pensionabile, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze maturate nel quinquennio antecedente al ricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno eccepito plurime ragioni di inammissibilità e dedotto l’infondatezza nel merito, richiamando i numerosi precedenti conformi. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 22 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale risolve la controversia sul merito, ritenendo di poter prescindere dall’esame dei rilievi di inammissibilità svolti dalla difesa erariale e rilevati d’ufficio. La questione centrale riguarda la dedotta illegittimità del sistema di retribuzione del lavoro straordinario nella parte in cui non include l’indennità pensionabile nella base di calcolo.

Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale compatto e richiama, tra le altre, le pronunce del TAR Emilia Romagna n. 89/2024, del TAR Campania, Salerno, n. 406/2024, del TAR Campania, Napoli, n. 89/2024, del TAR Sicilia, Catania, n. 2892/2022, del TAR Liguria n. 349/2024 e del TAR Lazio, Roma, n. 15272/2024. Da tali decisioni si desume che l’art. 43 della legge n. 121/1981 non è più applicabile, essendo stato abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995, che ha dettato una disciplina organica del rapporto di impiego delle Forze di polizia, rimettendo il trattamento economico alla concertazione con gli organi di rappresentanza.

Il percorso ricostruttivo evidenzia come già i decreti presidenziali succedutisi nel tempo avessero scollegato la base di computo del compenso per lavoro straordinario dall’indennità pensionabile, e come il D.P.R. n. 164/2002 abbia segnato il definitivo abbandono del meccanismo parametrico in favore di indennità forfettarie. Tale assetto risponde a una chiara opzione regolatoria dell’ordinamento concertativo e ha sostituito la disciplina della legge n. 121/1981.

Quanto alla pretesa inclusione dell’indennità pensionabile, il Tribunale osserva che la retribuzione-base costituisce la sola componente correlata all’espletamento dell’orario ordinario. L’indennità pensionabile è liquidata in misura fissa, prescinde dal numero di ore effettuate e riflette il peculiare status del personale di polizia: non può quindi fungere da parametro per il compenso del lavoro straordinario.

Le censure di contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. sono respinte sotto duplice profilo. I decreti presidenziali, in quanto fonti di rango secondario, sono estranei al sindacato di legittimità costituzionale, secondo la risalente giurisprudenza costituzionale. Nel merito, la garanzia dell’art. 36 Cost. copre il trattamento economico globale e non i singoli elementi retributivi. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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