Nullità della sentenza per motivazione apparente e sindacato sulla genericità dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 23062 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza di appello che, nell’esercizio del potere di valutazione della specificità dei motivi, si limiti a un giudizio di genericità delle censure, senza svolgere una pur sintetica disamina delle singole doglianze e senza esporre le ragioni per le quali esse non risultino meritevoli di accoglimento. La motivazione che si risolva nella mera enunciazione di un giudizio finale di infondatezza è solo apparente e determina la nullità della decisione, con conseguente cassazione e rinvio al giudice di merito.

Il Fatto

La contribuente impugnava una cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo plurimi vizi degli atti e delle notificazioni. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso tardivo. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale accertava la tempestività dell’originario ricorso ma respingeva comunque il gravame, ritenendo i motivi «esposti in modo assolutamente generico» e privi di «concreta attinenza con il caso di specie». Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto o mera apparenza della motivazione; i restanti lamentavano l’omessa pronuncia su specifiche questioni riproposte in appello. L’agente della riscossione restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato il fondamento del primo motivo. Il giudice d’appello aveva rigettato il gravame con una motivazione apodittica, risoltasi nell’enunciazione di un giudizio finale di infondatezza, non accompagnato da alcuna disamina delle singole doglianze né dall’esposizione delle ragioni del rigetto. Deponeva in tal senso anche la circostanza che la Commissione Provinciale si fosse limitata a dichiarare tardivo il ricorso, senza esprimere alcuna valutazione di merito sui motivi, sicché non poteva ritenersi che il collegio di seconde cure avesse implicitamente recepito le argomentazioni dei primi giudici.

La motivazione solo apparente, ha precisato la Suprema Corte, è inidonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento. Tale anomalia integra la nullità della decisione per violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., secondo la giurisprudenza formatasi sulle Sezioni Unite nn. 8053-8054 del 2014.

Accolto il primo motivo, i restanti motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame dell’appello, fornendo congrua motivazione e provvedendo anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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