Nuova installazione di AWP e distanza dai luoghi sensibili (TAR Emilia-Romagna n. 479 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., la fattispecie vietata dall’art. 6, comma 2-bis, L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013 in zona inibita ricorre ogni qualvolta l’esercente collochi apparecchi fisicamente diversi da quelli precedentemente presenti, individuati da distinti codici identificativi mappati nei registri pubblici e collegati alla rete telematica di un differente concessionario. In tale evenienza la qualificazione dell’operazione come collegamento alla rete, ovvero come rinnovo o stipula di un nuovo contratto, non assume rilievo, poiché la situazione concreta è già sussumibile nell’ipotesi primaria di nuova installazione. Le equiparazioni previste dal successivo comma 2-ter operano solo in via ulteriore e residuale rispetto alla fattispecie base.
Il Fatto
Il ricorrente, cessionario del ramo d’azienda di un esercizio di somministrazione, ha impugnato i verbali con cui il Comune ha accertato la violazione dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 6 L.R. n. 5/2013, contestando la collocazione di cinque apparecchi AWP in locali posti a meno di 500 metri da luoghi sensibili. La sanzione è stata quantificata in Euro 9.000,00 per ciascun apparecchio, con apposizione dei sigilli e interruzione immediata della raccolta.
L’iter trae origine dalla sostituzione di cinque apparecchi collegati alla rete tramite un concessionario con altrettanti apparecchi collegati a un diverso concessionario, in forza di un contratto stipulato in data anteriore all’entrata in vigore del divieto. Il Comune ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela; da qui il ricorso, articolato in tre motivi: insussistenza della nuova installazione, difetto di istruttoria e di colpa, illegittimità costituzionale della norma regionale. La Regione ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione dei verbali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Il rigetto dell’autotutela non è atto meramente confermativo, perché l’Amministrazione ha proceduto a una nuova valutazione dell’istruttoria e a compiuta disamina delle argomentazioni dell’istante. L’eccezione è quindi infondata e viene respinta.
Nel merito il giudice ritiene dirimente un dato di fatto non contestato: i cinque apparecchi oggetto di accertamento sono nuovi e diversi rispetto a quelli in precedenza installati, presentano numeri identificativi differenti e non confondibili perché presenti nei registri pubblici. Da ciò il Tribunale desume le conseguenze dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. sulla mancata contestazione dei fatti costitutivi.
Su questa base l’argomentazione attorea diviene irrilevante. Non occorre stabilire se l’operazione integri il collegamento alle reti telematiche, il rinnovo o la stipula di un nuovo contratto, perché la situazione concreta rientra nell’ipotesi primaria di nuova installazione prevista dall’art. 6, comma 2-bis. Le fattispecie elencate dal comma 2-ter — rinnovo contrattuale, nuovo contratto con differente concessionario in caso di rescissione o risoluzione, trasferimento in altro locale — operano come equiparazioni ulteriori, non come perimetro esclusivo della norma.
Il Collegio rileva come il funzionamento delle AWP, collegate alla rete tramite un punto di accesso installato sull’apparecchio e interfacciate per il tramite del concessionario, comporti in caso di cambio di concessionario la disinstallazione e la sostituzione fisica dell’apparecchiatura. La censura sull’ampliamento della norma operato dalla delibera della Giunta regionale n. 831/2017 resta quindi assorbita, come pure il profilo della colpa e l’eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., dichiarata inconsistente in ragione della riconducibilità del fatto all’ipotesi primaria.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuna Amministrazione resistente, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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