Prescrizione dell’imposta di successione e competenza territoriale della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15097 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dell’imposta di successione, il termine di prescrizione decennale decorre non dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ma dal momento in cui l’obbligazione diviene esigibile, e cioè dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto presupposto, decorso il quale il credito si consolida per mancata impugnazione. Ne consegue che la cartella di pagamento notificata prima della scadenza di tale termine decennale non è affetta da prescrizione.

In materia di riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, è legittima la formazione di un’unica partita di ruolo con più intestatari. In tal caso, l’agente della riscossione non è tenuto a notificare la cartella a tutti i coobbligati, potendo legittimamente notificarla al solo primo intestatario della partita, con l’invio agli altri di una comunicazione informativa avente i medesimi effetti della notifica della cartella. L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da un coobbligato che non indichi chi sia il primo intestatario è generica e, pertanto, inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento per la riscossione dell’imposta di successione, a seguito di un avviso di liquidazione non impugnato dai contribuenti. I contribuenti, coobbligati solidali, impugnavano la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. In secondo grado, la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo il credito prescritto per il decorso del termine decennale dalla data di notifica dell’avviso (2009) rispetto alla notifica della cartella (2019), e dichiarando l’Ufficio periferico emittente carente di competenza territoriale per diversità del domicilio fiscale dei contribuenti.

L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla prescrizione e sulla competenza territoriale in materia di riscossione mediante ruolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni dei contribuenti, non risultando provata la cessazione della materia del contendere per la richiesta di rateizzazione effettuata da un condebitore, non essendo stato allegato il passaggio in giudicato di una pronuncia che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per avvenuto pagamento, e risultando inammissibili le nuove eccezioni relative alla legittimazione e alla rinuncia alla solidarietà.

Nel merito, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando il principio per cui il dies a quo del termine prescrizionale non può che individuarsi nel momento in cui l’obbligazione diviene esigibile. Tale momento coincide con la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, durante il quale il contribuente può adempiere spontaneamente o impugnare l’atto. Solo dopo tale scadenza, l’atto diviene definitivo e il credito può essere riscosso. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui vige un principio di settore enucleabile dall’art. 2935 c.c., per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla definitività dell’atto presupposto.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in presenza di più soggetti solidalmente obbligati, l’art. 11, comma 1, d.l. n. 151/1991 consente la notifica della cartella di pagamento al solo primo intestatario della partita iscritta a ruolo, con l’invio agli altri di una comunicazione informativa. La competenza territoriale dell’agente della riscossione va valutata con riguardo al primo intestatario. Poiché i contribuenti non avevano indicato chi fosse il primo intestatario, la loro eccezione di incompetenza è stata ritenuta generica e incompleta.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l’originario ricorso dei contribuenti, condannandoli al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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