Nuovo muro di sostegno e sanzione demolitoria per opere abusive non manutenzione (TAR Liguria n. 450 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive va interpretato avendo riguardo alla parte motiva del provvedimento, che ne individua l’effettivo oggetto, dovendosi attribuire la divergenza del dispositivo a mero errore materiale o a imperfetta tecnica redazionale. Il rifacimento di un manufatto in avanzato stato di rovina, accompagnato dall’ampliamento della sovrastante piazzola, non integra gli estremi della manutenzione ordinaria e non può essere sottratto al regime dei titoli abilitativi. L’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato, la cui adozione non presuppone momenti partecipativi del destinatario, tanto meno sotto forma di audizione personale. Le opere abusive vanno apprezzate in modo globale, valutandone l’impatto complessivo, sicché non rileva che un singolo elemento, come la ringhiera, potesse eventualmente prescindere dall’autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento sanzionatorio di un illecito edilizio, in quanto atto vincolato, non è sindacabile per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno terrazzato censito al foglio 3, mappale 78, presentava il 4 aprile 2022 una comunicazione di inizio lavori per la manutenzione dei muretti in pietra e l’installazione di paletti in legno a delimitazione della proprietà. Nel sopralluogo del 28 giugno successivo l’Ufficio tecnico comunale e la polizia municipale riscontravano opere eseguite in difformità dalla comunicazione e in assenza di autorizzazione paesaggistica: una piazzola in pietrisco per la sosta di veicoli, sostenuta da un muro in pietra e delimitata da una recinzione in ferro, oltre a una piscina stagionale fuori terra.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento e la memoria del privato — che assumeva l’avvenuto ripristino del muro nell’originaria posizione e qualificava la ringhiera come sistemazione di sicurezza — il Comune ingiungeva la demolizione con l’ordinanza del 31 ottobre 2022. La piscina, nel frattempo, era stata spontaneamente rimossa senza alcuna determinazione sul punto. Il ricorrente impugnava l’atto con quattro motivi, incentrati sulla natura manutentiva dell’intervento, sull’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica, sull’indeterminatezza delle opere da rimuovere e sull’illogicità dell’ordine di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla delimitazione dell’oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione. Il ricorrente, facendo leva sulla lettera del dispositivo, sosteneva che esso riguardasse la sola sopraelevazione di un muro preesistente, con conseguente natura manutentiva dell’intervento. Il Collegio respinge la prospettazione: l’ordine non concerne una sopraelevazione, ma la costruzione abusiva di un nuovo muro. Il riferimento alla “sopraelevazione muro di sostegno” contenuto nel dispositivo è frutto di errore materiale, poiché la parte motiva dell’atto indica chiaramente la realizzazione di un nuovo muro di sostegno di lunghezza e altezza determinate.
A sostegno di tale lettura il TAR valorizza la stessa memoria procedimentale del ricorrente, nella quale si riferiva che le maestranze avevano autonomamente rettificato l’originario andamento del muro preesistente, eliminando un angolo critico sotto il profilo statico, e che il manufatto era stato ricostruito nell’originaria posizione solo dopo l’accertamento dell’abuso. Il verbale di sopralluogo descrive il muro come “di recente fattura” e le fotografie in atti confermano tale valutazione, soprattutto se raffrontate alle immagini ante-intervento, che ritraggono un diruto lacerto di muro.
Accertato che l’intervento ha comportato il rifacimento di un manufatto in avanzato stato di rovina con ampliamento della sovrastante piazzola destinata alla sosta di veicoli, il Collegio esclude la qualificazione come manutenzione e dichiara infondate tutte le censure costruite su quel presupposto. Le ulteriori doglianze sono respinte in ragione di un orientamento consolidato, che non richiede la citazione di specifici precedenti: l’ordinanza di demolizione è atto vincolato e non richiede audizione personale del destinatario.
Il TAR aggiunge che le opere abusive vanno valutate in modo globale, per il loro impatto complessivo, e che la censura di indeterminatezza è priva di fondamento, essendo il nuovo muro, l’ampliamento della piazzola e la ringhiera puntualmente individuati, con indicazione delle dimensioni. Il provvedimento sanzionatorio, in quanto vincolato, non è sindacabile per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.