Silenzio e certificati di pagamento straordinari: riscontro Anas esclude l’inadempimento (TAR Sardegna n. 484 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito sul silenzio disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la stazione appaltante che, dopo l’istanza dell’appaltatore, adotti un provvedimento di riscontro, rappresentando l’incapienza delle somme disponibili nel quadro economico e l’inoltro della richiesta di finanziamento all’amministrazione centrale, pone fine al silenzio inadempimento. Tale determinazione integra un riscontro satisfattivo della pretesa azionata, ancorché permanga la sola parziale soddisfazione della richiesta economica. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, non potendo il giudizio sul silenzio estendersi allo scrutinio di profili — come la congruità della misura revisionale o l’ostensione documentale — estranei al relativo oggetto e devoluti ad autonomi rimedi.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale mandataria di un’associazione temporanea d’impresa, aveva ottenuto nel 2021 l’affidamento di un appalto di manutenzione straordinaria di barriere stradali lungo strade statali. Le lavorazioni erano state eseguite e contabilizzate nel 2022, con pagamento del corrispettivo per l’importo complessivo riconosciuto dalla stazione appaltante.

Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, convertito con legge n. 91/2022, la società aveva chiesto l’emissione dei certificati di pagamento straordinari previsti dall’art. 26 per compensare gli aumenti dei prezzi, ritenendo non integralmente compensati i maggiori costi in relazione ai vari stati di avanzamento. Esperite le istanze dell’8.6.2023 e del 2.2.2024, a fronte dell’inerzia di ANAS la ricorrente ha attivato il rito sul silenzio, chiedendo anche l’accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la documentazione versata in giudizio, e in particolare la nota dell’ANAS del 7 maggio 2024, dimostra come l’ente resistente abbia fornito compiuto riscontro all’istanza del 2 febbraio 2024. Il contegno omissivo oggetto del giudizio è dunque venuto meno nel corso del procedimento.

La nota rappresenta l’incapienza delle somme disponibili nel quadro economico d’appalto a compensare integralmente il corrispettivo aggiornato ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, unitamente all’inoltro della richiesta di finanziamento all’amministrazione centrale. L’ANAS si è inoltre impegnata a emettere i certificati non appena le somme saranno rese disponibili. Tali ragioni, osserva il Tribunale, fuoriescono dalla sfera di diretto controllo della stazione appaltante, non essendosi ancora espressa l’amministrazione destinataria della richiesta.

Il Collegio respinge le doglianze della ricorrente sul carattere non esaustivo della comunicazione. Quelle censure attengono a profili non scrutabili nel giudizio sul silenzio: la parte potrà attivare il giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. per ottenere l’ostensione dei documenti, oppure impugnare la nota ove ne ritenga il contenuto lesivo. Allo stato, il riscontro intervenuto è satisfattivo della pretesa originariamente azionata.

Il Tribunale richiama la distinzione tra silenzio inadempimento e silenzio rigetto, traendo spunto da un precedente del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. III, n. 2401 del 2017) reso in materia di accesso documentale. La violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, configura una mera inerzia priva di valore provvedimentale, alla quale l’ordinamento reagisce con il rito sul silenzio.

In conclusione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato nel corso del giudizio il provvedimento di riscontro. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della natura e della peculiarità delle questioni dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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