Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 3171 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di una somma o all’attribuzione di un beneficio economico, accerta l’inottemperanza quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia eseguito la prestazione neppure in parte. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione e, per il caso di ulteriore inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’assenza di contestazione nel merito da parte dell’amministrazione resistente consolida il credito nell’an e nel quantum. Il commissario provvede a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza n. 382/2023, depositata il 06.03.2023, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha condannato il Ministero resistente ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico “carta docenti” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna alle spese.
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, al fine di conseguire il rilascio del beneficio economico. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza formulare deduzioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il bonifico del 24.07.2023 depositato dall’amministrazione riguarda, come riconosciuto da entrambe le parti, solo le spese di lite.
Il Collegio precisa che l’ottemperanza non si estende alle spese liquidate dal Tribunale di Milano, distratte in favore dei difensori, perché rispetto a esse non è stata esperita l’azione di ottemperanza.
Poiché il credito non è contestato nell’an e nel quantum e l’amministrazione non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura, il ricorso è fondato e va dichiarata l’inottemperanza. Al Ministero è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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