Indennità del commissario ad acta liquidata a carico dell’amministrazione soccombente (TAR Abruzzo n. 149 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del commissario ad acta, nominato dal giudice dell’ottemperanza per l’esecuzione del giudicato, è liquidato dal tribunale amministrativo con decreto collegiale, in via forfettaria, sulla base dell’attività effettivamente svolta e del presumibile impegno richiesto dalla natura dell’incarico. La relativa somma è posta a carico della parte soccombente nel giudizio di ottemperanza, la quale risponde delle spese della procedura esecutiva, ivi compreso il compenso dell’organo ausiliario. La liquidazione non richiede una dimostrazione documentale analitica delle singole attività compiute, essendo sufficiente la valutazione complessiva operata dal collegio sulla scorta della relazione depositata dal commissario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Chieti, Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza n. 210/2025 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza e ha nominato un commissario ad acta, affidandogli il compito di dare esecuzione alle statuizioni del giudice del lavoro.
Il commissario ad acta ha depositato la relazione conclusiva dell’attività svolta e, in calce alla stessa, ha formulato istanza di liquidazione del compenso. Il collegio è stato quindi chiamato a determinare l’importo dovuto per l’incarico espletato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo sussistenti i presupposti per la liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta. Il collegio ha valutato l’attività concretamente svolta dall’organo ausiliario e il presumibile impegno richiesto dall’incarico, procedendo a una determinazione forfettaria del compenso, senza necessità di una verifica analitica delle singole voci di attività.
La somma liquidata è stata quantificata in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge, ove dovuti. La misura del compenso riflette la natura e la complessità dell’incarico espletato, in una valutazione che il collegio compie in via equitativa alla stregua degli elementi disponibili.
Quanto alla regolazione delle spese della procedura, il decreto ha posto il compenso a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale parte soccombente nel giudizio di ottemperanza definito con la sentenza n. 210/2025. La scelta si fonda sul principio per cui gli oneri derivanti dall’esecuzione del giudicato, compreso il compenso dell’ausiliario nominato dal giudice, gravano sull’amministrazione che ha dato causa alla procedura con la propria inottemperanza.
Il decreto è stato infine depositato presso la segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.