Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo la vendita dei terreni nella procedura concordataria (TAR Abruzzo n. 214 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda volta a ottenere l’ordine di avvio e conclusione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, i terreni oggetto della richiesta siano stati venduti dalla procedura concordataria del proprietario. La perdita della titolarità del bene comporta il venir meno dell’utilità concreta che il ricorrente potrebbe trarre dalla decisione, non potendo più essere destinatario dell’eventuale provvedimento acquisitivo né del correlato indennizzo. La dichiarazione di improcedibilità, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prescinde da ogni valutazione nel merito delle ragioni sostanziali dedotte e può essere pronunciata anche su eccezione di parte, quando la stessa ricorrente abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Fatto
Una società, omologato il concordato dal Tribunale di Chieti, aveva ottenuto dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma il riconoscimento della proprietà di alcuni terreni già sommersi dal fiume Pescara, in tenimento di Chieti e Cepagatti. Su parte di quelle aree era stato realizzato il Centro Commerciale “Megalò” con le relative opere di urbanizzazione, con conseguente irreversibile trasformazione dei suoli. La società aveva quindi intimato ai Comuni di Chieti e di Cepagatti di avviare i procedimenti di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e, rimasta inerte l’amministrazione, aveva proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, successivamente impugnando la nota con cui il Comune di Cepagatti aveva espresso rilievi ostativi all’adozione del provvedimento.
Nel corso del giudizio, la procedura concordataria aveva disposto la vendita dei terreni oggetto di causa; il reclamo avverso tale vendita era stato rigettato. Il Comune di Cepagatti aveva quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui aveva fatto seguito la memoria con cui la stessa società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione resa dalla società ricorrente nella memoria depositata il 9 marzo 2026 e ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia si fonda sul rilievo che, a seguito della vendita dei terreni disposta dalla procedura concordataria e del rigetto del reclamo, la società aveva perduto ogni titolarità sui beni per i quali era stata richiesta l’acquisizione sanante.
La carenza di interesse è stata valutata alla luce del dato strutturale dell’istituto di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001: il provvedimento di acquisizione sanante presuppone che il soggetto richiedente sia ancora proprietario del bene al momento della decisione, poiché solo a tale condizione può ricevere il indennizzo per la perdita della proprietà. La cessione dei terreni a terzi in sede concorsuale determina quindi il venir meno dell’interesse strumentale alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, non potendo la società più beneficiare di alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento del ricorso.
La peculiarità della vicenda e il tenore della pronuncia hanno indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato versato. La decisione, resa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, conclude il giudizio senza esame nel merito delle questioni sostanziali sollevate dalla ricorrente.
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Nota della Redazione
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