Obbligo di concludere il procedimento e indennizzo da ritardo (TAR Sardegna n. 572 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che, a fronte di un’istanza di parte e dei successivi solleciti, non adotta alcun provvedimento conclusivo è inadempiente, e il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro un termine assegnato. L’indennizzo da ritardo previsto dall’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 241/1990 presuppone però che l’interessato abbia preventivamente attivato il titolare del potere sostitutivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 2, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013. Il mancato rispetto di tale onere preclude l’accoglimento della domanda indennitaria, anche quando il silenzio risulti accertato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un lotto ricompreso nel Piano di Risanamento di Ferros del Comune di Dorgali, aveva presentato nel 2019 una proposta di stralcio attuativo ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 23/1985 per edificare un immobile a uso abitativo. L’Amministrazione aveva rappresentato la necessità di una variante e di una convenzione, subordinando l’intervento alla sistemazione delle opere di urbanizzazione e all’esproprio di una porzione del lotto confinante.
Dopo un primo ricorso ex art. 117 c.p.a., dichiarato improcedibile per la sopravvenuta nota comunale del 12.06.2023 di avvio dei procedimenti espropriativi, l’interessato ha proposto nuove diffide, da ultimo il 02.04.2024, senza ottenere alcun provvedimento conclusivo. Ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a provvedere e l’indennizzo per il ritardo. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio. Dagli atti emerge che, a fronte dell’istanza del 2019 e dei ripetuti solleciti, il Comune ha adottato soltanto atti endoprocedimentali, senza mai emanare un atto conclusivo, neppure dopo la proposizione del precedente ricorso.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante il necessario provvedimento espresso, fissando il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La regola processuale dell’art. 117 c.p.a. trova così piena applicazione: il ritardo non contestato e protratto integra l’inadempimento.
Diversa è la sorte della domanda indennitaria. Il Collegio richiama l’art. 28, comma 2, del d.l. n. 69/2013: per beneficiare dell’indennizzo l’interessato deve ricorrere al titolare del potere sostitutivo entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, citando T.A.R. Parma, Sez. I, 26 aprile 2023, n. 151, TAR Liguria, Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 94 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 aprile 2023, n. 1099.
Nel caso concreto l’istanza risale al 2019 e la nota asseritamente rivolta al titolare del potere sostitutivo è del 02.04.2024, dunque ben oltre la scadenza del termine decadenziale. La domanda di condanna al pagamento di € 30,00 per ogni giorno di ritardo è quindi respinta.
Il Comune è infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato. Il ricorso è accolto in parte nei termini indicati.
Nota della Redazione
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