Vincolo relativo e terzo condono edilizio: sanatoria esclusa per nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1811 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni di legge e, in particolare, se si tratta di opere di minore rilevanza. La preclusione opera anche in presenza di vincolo relativo, poiché la norma statale attribuisce carattere ostativo alla sanatoria a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo. Il parere della Soprintendenza reso su istanza di condono in area vincolata costituisce atto vincolato: la sua omissione o il suo contenuto sfavorevole non sono sindacabili sul piano della discrezionalità. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, terzo periodo, legge n. 241/1990, che opera solo per i provvedimenti discrezionali, e la non annullabilità del diniego per omesso preavviso di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente, dante causa dell’originario titolare della pratica, aveva avviato una procedura di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, legge n. 326/2003 e dell’art. 23 l.r. Sic. n. 37/1985, avente ad oggetto un manufatto realizzato in area sottoposta a tutela paesaggistica. La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in applicazione della circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, aveva espresso parere negativo alla richiesta di nulla-osta di competenza per le opere in sanatoria.

Il ricorrente impugnava tale nota davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo tre censure: violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego; difetto di istruttoria per il mero richiamo alla circolare; eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai titolari di immobili della stessa zona che avevano ottenuto pareri favorevoli prima della Corte cost. n. 252/2022. L’Amministrazione regionale si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la sanatoria delle opere abusive in area vincolata presuppone il ricorrere congiunto di quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha chiarito che è irrilevante la natura assoluta o relativa del vincolo.

La sentenza Corte cost. n. 252 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana che consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali sui limiti del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il Collegio richiama inoltre il superamento del parere del CGARS n. 291/2010 e la successiva giurisprudenza amministrativa (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 836/2023; Cons. Stato n. 1214/2025).

Nel caso concreto, il manufatto consiste in un’opera in cemento armato interrata per due lati e rientra nella tipologia di abuso che comporta nuova volumetria. Esso insiste su area vincolata sin dal 1966 e dal 1979, con vincoli confermati e integrati dal D.A. 23 febbraio 2001. Difettano dunque i presupposti della sanatoria, con conseguente carattere vincolato del parere negativo.

Quanto al primo motivo, il Collegio esclude l’annullabilità per omesso preavviso di diniego: trattandosi di atto vincolato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, e il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, che richiama il solo secondo periodo, opera esclusivamente per i provvedimenti discrezionali. Il secondo motivo è infondato perché, accertata l’insanabilità, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era dovuto e la motivazione per relationem alla circolare è sufficiente. Il terzo motivo cade perché la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non può comunque invocarsi per perseverare nell’illegittimità. La richiesta istruttoria è respinta per inutilità. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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