Ottemperanza al giudicato e diniego dell’indennità di mora per scarsa durata dell’inadempimento (TAR Puglia n. 778 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni di procedibilità previste dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e ordina all’amministrazione l’esecuzione del decisum entro un termine fissato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non consegue automaticamente all’accoglimento della domanda di ottemperanza: la sua comminatoria presuppone una valutazione di complessità della prestazione e di durata dell’inadempimento. Il giudice può dunque negarla, unitamente alla condanna alle spese, quando l’inadempimento sia di scarsa durata e l’attività difensiva dell’amministrazione si sia rivelata limitata.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un soggetto deceduto, hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro n. 2080/2021, pubblicata il 10.12.2021. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto del loro congiunto all’adeguamento dell’indennizzo in godimento alla V categoria della tabella A) del D.P.R. n. 834/1981, oltre all’indennizzo aggiuntivo di cui all’art. 2, comma 7, legge n. 210/1992, nella misura del 50% di quello in godimento, con condanna del Ministero della Salute al pagamento di quanto dovuto, interessi e rivalutazione.

Proposto appello dal Ministero, la Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro, con sentenza n. 2360/2023, dichiarava l’estinzione del processo per mancata riassunzione dopo il decesso della parte. La sentenza di primo grado passava così in giudicato. Munita di formula esecutiva e notificata al Ministero il 06.12.2023, non era seguita da alcun adempimento. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’esecuzione del decisum, la nomina di un commissario ad acta e la comminatoria della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza posta a fondamento dell’istanza era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute il 06.12.2023. Da quella notifica era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Le condizioni di procedibilità erano dunque integrate e il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento parziale. Ha ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza, pagando le somme liquidate in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione entro un ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione debitrice.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di penalità di mora. La decisione si fonda su due elementi espressamente indicati: la scarsa durata dell’inadempimento e la limitata attività difensiva svolta dall’amministrazione. Per le medesime ragioni, le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Il dispositivo ha quindi accolto in parte il ricorso nei sensi della motivazione, compensato le spese e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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