Cave dismesse o abusive escluse dalle aree idonee per il fotovoltaico (TAR Puglia n. 701 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riferimento alle cave contenuto nell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, del d.lgs. n. 199/2021, quale requisito di idoneità delle aree agricole per l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’accesso alla procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 28/2011, presuppone un’attività estrattiva in atto o comunque coeva. Una cava dismessa, non censita dai competenti uffici e già destinataria di un’attività di recupero ambientale non integra il presupposto normativo. La semplificazione procedimentale non può estendersi oltre le maglie normative, dovendo l’amministrazione verificare rigorosamente i presupposti giuridico-fattuali. Il rilascio di un’AUA per il recupero del sito non è invocabile in un distinto procedimento abilitativo.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Capurso, in data 28 febbraio 2024, la dichiarazione per il rilascio della PAS ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 1091,50 kWp su un’area agricola di sua proprietà, priva di vincoli, il cui perimetro distava 300 metri da una cava.

Il Comune avviava un’istruttoria, coinvolgendo il Servizio attività estrattive della Regione Puglia, che escludeva la completezza del censimento delle cave dismesse. Dopo integrazioni, osservazioni e preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, l’Ente comunicava il 22 luglio 2024 la conclusione negativa del procedimento, ordinando di non effettuare l’intervento. La società impugnava il provvedimento lamentando violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, difetto di istruttoria, travisamento e violazione delle norme eurounitarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, attenendo tutti al corredo motivazionale del provvedimento, strutturato su ragioni autonome e ciascuna idonea a sorreggere il diniego. La questione centrale è se il sito vicino possa qualificarsi come cava ai fini dell’idoneità dell’area ex art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, del d.lgs. n. 199/2021.

Il Tribunale ricostruisce la nozione giuridica richiamando il r.d. n. 1443/1927, mantenuto in vigore dall’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, e in particolare gli artt. 1 e 2, che distinguono miniere e cave. Da qui ricava che la definizione di cava deve riferirsi a un’attività estrattiva in atto o coeva.

Sul piano fattuale, il Collegio rileva l’assenza di qualsiasi certificazione o censimento pubblico, la descrizione del sito nella perizia giurata quale cava dismessa e cava di prestito per lavori viari risalenti a oltre cinquanta anni or sono, e uno stato dei luoghi non assimilabile a una cava in senso proprio. Si tratta, al più, di una ex cava.

Il Collegio respinge l’argomento letterale della ricorrente: mentre la lett. c) richiama le cave cessate, non recuperate o abbandonate, la lett. c-ter) si limita alle sole “cave”, senza specificazioni, e laddove il legislatore ha voluto ampliare l’ambito lo ha fatto espressamente. Sotto il profilo teleologico, trattandosi di aree agricole, è ragionevole un principio di precauzione.

Quanto all’AUA n. 8/2023 per il recupero del sito, il Tribunale la ritiene irrilevante: attiene a un procedimento con finalità non sovrapponibili e non è sindacabile in quella sede. La semplificazione riguarda l’iter procedurale, non può ampliare i presupposti legittimanti, e quanto più ampia è la liberalizzazione tanto più rigorosi devono essere i controlli. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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