Impugnazione diniego modifica prescrizioni lavoro pubblica utilità (Cass. pen. Sez. I n. 25441 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide, ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sull’istanza di modifica delle prescrizioni della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il rimedio esperibile è esclusivamente l’opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha applicato la pena sostitutiva, secondo il rinvio operato dall’art. 64, secondo comma, legge n. 689/1981. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento non è inammissibile, ma deve essere riqualificato come opposizione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. Ne consegue la trasmissione degli atti al giudice competente, restando diversamente preclusa alla parte la fase di riesame piena del provvedimento.

Il Fatto

Il condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., aveva ottenuto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, con prescrizione che gli imponeva il divieto di uscire dai confini regionali. Ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione per la sostituzione di tale prescrizione con quella, ritenuta meno afflittiva, del divieto di espatrio, allegando comprovate esigenze lavorative e familiari.

Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, rilevando che la prescrizione contestata non costituisce pena accessoria modificabile, bensì contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, imposto anche in caso di patteggiamento. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto direttamente ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo l’incomprensibilità delle ragioni della decisione impugnata. Con il secondo ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., osservando che l’art. 56-bis legge n. 689/1981 prevede solo che “di regola” il lavoro di pubblica utilità si svolge nell’ambito territoriale della regione di residenza, con possibilità per il giudice di autorizzare spostamenti fuori regione in presenza di comprovate esigenze.

La Corte non affronta il merito delle doglianze, perché il ricorso pone una questione preliminare di ammissibilità del rimedio. Rileva il Collegio che l’art. 64, secondo comma, legge n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71 d.lgs. n. 150/2022, stabilisce che il giudice che ha applicato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità provvede sull’istanza di modifica delle relative prescrizioni a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Contro tale provvedimento il rimedio esperibile è l’opposizione dinanzi allo stesso giudice.

Nel caso di specie l’opposizione è stata omessa, essendo stato proposto direttamente ricorso per cassazione. La Corte ritiene di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. o irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Il ricorso eventualmente proposto va quindi riqualificato come opposizione, in ossequio al principio di conservazione degli atti e al favor impugnationis, con trasmissione degli atti al giudice competente.

La Corte argomenta che, in caso contrario, l’interessato sarebbe privato della fase di riesame da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e può esaminare tutte le questioni e le istanze, anche istruttorie, precluse nel giudizio di legittimità. Qualificato dunque il ricorso come opposizione, la Corte dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma, precisando che nel dispositivo la menzione “Ufficio GIP” è frutto di mero errore materiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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