Obbligo di motivazione analitica sui dinieghi di contributi agricoli AGEA (TAR Campania n. 2838 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione nega contributi agricoli è affetto da difetto di motivazione quando le schede riepilogative allegate non consentono di ricostruire il percorso logico e i calcoli seguiti per determinare gli importi corrisposti e spettanti. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, con la conseguenza che il vizio sussiste ogni qualvolta le ragioni della determinazione risultino indecifrabili. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non sana il vizio se riferita a una domanda diversa da quelle oggetto di causa. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo del beneficio, in cui l’amministrazione valuta i requisiti oggettivi e soggettivi incidendo su posizioni di interesse legittimo.
Il Fatto
La società agricola ricorrente aveva presentato, per ciascuna delle annate 2015, 2016 e 2017, una separata domanda di riconoscimento dei contributi previsti dal Regolamento UE n. 1307/2013, ottenendo pagamenti che assumeva inferiori a quelli dovuti. Con istanza del 15.2.2019 aveva quindi chiesto ad AGEA il pagamento delle differenze, quantificate complessivamente in € 134.039,69.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio, definito con la sentenza di questo Tribunale n. 5747/2021, che aveva dichiarato l’obbligo di provvedere entro trenta giorni. AGEA ha adottato l’atto del 28.9.2021, con cui ha di fatto respinto la richiesta di contributi supplementari, ed è tale provvedimento che viene ora impugnato, deducendo il difetto assoluto di motivazione e l’erronea applicazione delle disposizioni attuative del Regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. La controversia attiene alla fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, nella quale l’amministrazione valuta i requisiti per la concessione. Si tratta dunque di posizioni di interesse legittimo, rispetto alle quali è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dalla lettura dell’atto impugnato e delle schede riepilogative per le campagne 2015, 2016 e 2017 non è possibile cogliere le ragioni della decisione. Le schede riportano riferimenti normativi, importi ed espressioni di difficile comprensione, che non consentono di ripercorrere i calcoli seguiti dall’amministrazione per definire gli importi corrisposti e spettanti.
Non giova alla difesa erariale il richiamo alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis della legge n. 241/1990: tale comunicazione ha ad oggetto la domanda unica di pagamento per il 2014 e non è dato comprendere quale collegamento abbia con le domande relative agli anni 2015, 2016 e 2017 oggetto di causa.
Il Collegio richiama il principio per cui l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione. Il difetto di motivazione si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall’autorità emanante e le ragioni della determinazione risultano indecifrabili, come affermato in un precedente dello stesso Tribunale (T.A.R. Napoli, Sez. V, n. 2296 del 2021).
Accolto il primo motivo, le ulteriori doglianze restano assorbite. Il provvedimento viene annullato, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza tenendo conto dei rilievi svolti. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.