Ottemperanza al giudicato e spese di precetto non rimborsabili (TAR Campania n. 1640 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione può liberamente scegliere di agire in sede di esecuzione civile ovvero ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.; una volta esperita la via dell’ottemperanza al giudicato, tuttavia, non può ottenere il rimborso delle spese relative agli atti di precetto, che appartengono al diverso procedimento di esecuzione forzata e non sono funzionali all’introduzione del giudizio amministrativo. Sono pertanto dovute solo le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo giudiziale e agli atti accessori, liquidate in modo omnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite, fatta salva l’eventuale registrazione del titolo azionato. Il giudice dell’ottemperanza accerta il passato in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7822/2023 pubblicata il 27.12.2023, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le medesime modalità riconosciute al personale a tempo indeterminato, e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta l’importo di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, maggiorato di interessi legali.

Non essendo intervenuto l’adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in forma esecutiva il 19.1.2024. Ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Il TAR ha poi designato sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, o un funzionario delegato, perché, nei successivi sessanta giorni e su richiesta del ricorrente, dia corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

La parte più significativa della decisione riguarda il riparto delle spese sostenute dopo il giudicato. Il Collegio ha distinto le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica della sentenza, atti accessori — da quelle che invece attengono al diverso procedimento di esecuzione forzata. Le prime trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale e sono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite; le seconde, come quelle di precetto, restano a carico del creditore.

Il fondamento è nella libertà di scelta del creditore tra esecuzione civile e ottemperanza: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile a una scelta libera, le cui conseguenze economiche non possono essere traslate sull’amministrazione. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 699 del 2010, TAR Lazio – Latina, sez. I, n. 1348 del 2009 e TAR Sicilia – Catania, sez. III, n. 1268 del 2009, oltre a Cons. Stato, sez. IV, n. 2490 del 2001 e n. 175 del 1987.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni, con clausola di distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato. Restano fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, non ricomprese nella liquidazione omnicomprensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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