Lo scaricatore di piena è parte integrante del depuratore e rientra nell’AUA (TAR Toscana n. 650 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo scaricatore di piena collocato nella medesima particella catastale del depuratore e ad esso funzionalmente asservito integra un bypass idraulico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera v), n. 2, L.R. Toscana n. 20/2006 e, come tale, fa parte integrante dell’impianto di depurazione ex art. 45, comma 7, Regolamento regionale n. 46/2008. Il suo funzionamento va pertanto regolamentato nell’autorizzazione allo scarico del depuratore, anche quando la gestione dei due manufatti sia affidata a soggetti diversi. In tal caso la struttura regionale competente applica l’art. 10, comma 3, L.R. n. 20/2006, coordinando temporalmente e funzionalmente le procedure anche mediante modifica d’ufficio delle autorizzazioni già rilasciate, con atti finali separati per ciascun gestore. L’inclusione del manufatto nell’AUA del depuratore non costituisce modifica della concessione né esercizio di autotutela, ma mero esercizio del potere autorizzatorio ambientale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, in forza di concessione regionale, il depuratore di Casa del Lupo nel Comune di Porcari. Nella stessa particella catastale, ma fuori dalla recinzione dell’impianto, è collocato lo scaricatore di piena SF00428, che devia verso il Rio Frizzone le portate eccedenti la capacità di sollevamento del depuratore. Tale manufatto era affidato in gestione, fin dal 2002, al gestore del Servizio Idrico Integrato.
A seguito dell’istanza di nuova AUA presentata da quest’ultimo, la Regione avviava una conferenza di servizi e, con decreto dirigenziale n. 8788 del 23 aprile 2024, archiviava quella istanza, aggiornava l’AUA del depuratore dando atto della presenza dello scaricatore quale parte dell’impianto e imponeva alla ricorrente una serie di prescrizioni di adeguamento, manutenzione e monitoraggio. Il Comune recepiva tali disposizioni con proprio provvedimento. La società impugnava gli atti deducendo incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli connessi, e muove dalla qualificazione del manufatto. Dalla documentazione di causa emerge che lo sfioratore si attiva quando i liquidi provenienti dalla fognatura superano la portata trattabile dal depuratore, deviando l’eccedenza verso il corpo ricettore. Esso integra dunque uno scaricatore di piena ai sensi della definizione normativa regionale, che ricomprende espressamente i collegamenti by-pass degli impianti di depurazione.
Accertato che il dispositivo insiste sulla stessa particella del depuratore, è ad esso collegato funzionalmente e risulta realizzato in occasione dell’ampliamento dell’impianto, il Tribunale ritiene corretta l’applicazione dell’art. 45, comma 7, del Regolamento regionale n. 46/2008. La norma qualifica i by-pass idraulici come parte integrante del depuratore cui sono asserviti e ne demanda la regolamentazione all’autorizzazione allo scarico. Da qui la legittimità dell’inserimento dello sfioratore nell’AUA dell’impianto.
Poiché la gestione del depuratore e quella dello scaricatore fanno capo a due soggetti diversi, l’Amministrazione ha correttamente invocato l’art. 10, comma 3, L.R. n. 20/2006, che consente la modifica d’ufficio delle autorizzazioni e impone atti finali separati per ciascun gestore. Ne deriva che la Regione non ha modificato la concessione, ma solo l’autorizzazione: cadono quindi le censure sulla dedotta alterazione dell’equilibrio concessorio e sull’incompetenza del settore ambientale.
Il potere esercitato non è riconducibile all’autotutela, con conseguente infondatezza delle doglianze costruite su tale presupposto. Nemmeno rileva l’attribuzione storica della gestione al gestore del SII: la titolarità diffusa costituisce anzi il presupposto applicativo della norma di coordinamento. Quanto all’invito al tavolo per la ripartizione dei costi, esso ha prodotto effetti sostanziali, con assunzione dell’investimento da parte dei soggetti pubblici. Il termine per l’esecuzione è invece già scaduto per effetto di proroga, donde l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sul punto. Il ricorso è in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.