Obbligo di motivazione del SUAP sul diniego di prosecuzione dell’attività con SCIA (TAR Abruzzo n. 357 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il SUAP vieta la prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA deve rendere esplicite, ai sensi dell’art. 19, comma 5, legge n. 241/1990, le ragioni per cui la segnalazione difetta dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. Il richiamo generico alla legge regionale che disciplina il settore non soddisfa l’obbligo di motivazione. È parimenti insufficiente la motivazione che fondi l’inibitoria su un precedente giudiziario relativo a una fattispecie diversa, nella specie una SCIA presentata a un Comune differente e ritenuta inefficace nel territorio di altro ente. Il rilievo dell’eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione è quindi fondato.
Il Fatto
La ricorrente è un’associazione autorizzata, con SCIA del 12.12.2014, a svolgere nel Comune di Rivisondoli attività di coordinamento e organizzazione professionale dei maestri di sci. Con un precedente giudizio aveva impugnato i verbali della Polizia municipale del Comune di Roccaraso del 15.2.2023, che le contestavano l’esercizio abusivo di “scuola sci” nel territorio comunale in assenza di SCIA, e la conseguente ordinanza di chiusura.
Respinto il ricorso con sentenza n. 449/2023, nelle more dell’appello la ricorrente ha presentato una nuova SCIA al SUAP Sangro Aventino, cui aderisce il Comune di Roccaraso. Su impulso di quest’ultimo il SUAP ha adottato il provvedimento di divieto di prosecuzione del 29.12.2023, impugnato insieme al richiamato atto comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il duplice presupposto su cui si regge il diniego. Il primo è che la SCIA sarebbe priva dei presupposti richiesti dalla legge regionale n. 39/2012. Il secondo è che sulla medesima attività si sarebbe già pronunciato questo Tribunale, con esito sfavorevole alla ditta, e che analoga posizione avrebbe assunto il Consiglio di Stato in sede cautelare.
La censura di insufficienza della motivazione è fondata. Il provvedimento ritiene la segnalazione in contrasto con la legge regionale senza rendere esplicite, come impone l’art. 19, comma 5, legge n. 241/1990, le ragioni per le quali essa difetterebbe dei presupposti e requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di “scuola sci”. Il rinvio alla norma regionale resta generico e non consente al destinatario di comprendere quale requisito sia carente.
Anche il secondo capo di motivazione è carente. Il provvedimento afferma che la SCIA contravviene a quanto deciso dal Tribunale con la sentenza n. 449/2023 e dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5004/2023, che ha negato la sospensione della sentenza di primo grado. Il Collegio rileva però che il caso deciso con la sentenza n. 449/2023 è diverso da quello ora in esame, conformato dalla sopravvenuta SCIA del 27.12.2023.
Con la sentenza n. 449/2023 il Tribunale aveva respinto il gravame avverso l’ordinanza n. 1 del 3.3.2023, con cui il Comune di Roccaraso aveva vietato l’attività di “scuola sci”. La decisione si fondava sul rilievo che la SCIA già presentata al Comune di Rivisondoli non potesse valere come titolo abilitativo per l’apertura di una sede operativa nel Comune di Roccaraso, in assenza dell’individuazione, ex legge regionale n. 39/2012, delle aree sciistiche attrezzate e di un esercizio associato di funzioni tra i Comuni.
Il ricorso era stato quindi respinto perché la ricorrente non aveva presentato la SCIA al Comune di Roccaraso, non perché ciò le fosse precluso. Il secondo capo di motivazione del provvedimento è pertanto palesemente errato: presuppone che il precedente abbia affermato l’impossibilità di presentare la segnalazione in mancanza dell’individuazione regionale delle aree, mentre il Tribunale si era limitato a escludere l’efficacia extraterritoriale della SCIA rivisondolese.
Il ricorso è accolto e l’atto del SUAP è annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Roccaraso, unico destinatario dell’imputazione del provvedimento adottato dal SUAP, organo privo di soggettività giuridica autonoma e di competenza propria, che opera come “ufficio comune” nell’interesse degli enti associati. Le spese sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.