Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in congedo a domanda (TAR Sicilia n. 1169 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia anche nell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 limitando il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione di una norma novellatrice non produce la riviviscenza della disciplina originaria. La legittimazione passiva spetta all’INPS, unico obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita. In tema di prescrizione, è onere dell’ente previdenziale provare la data di decorrenza del termine.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato e collocato in congedo a domanda, ha chiesto il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS, Direzione provinciale, ha respinto l’istanza con missiva PEC, confermando i prospetti di liquidazione già elaborati.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’annullamento del diniego e l’accertamento del proprio diritto. Si sono costituiti l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione, e il Ministero dell’Interno, chiedendo la propria estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, che rigetta. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, secondo il principio richiamato da C.G.A. n. 865/2022 e Cons. St. n. 1231/2019. Accoglie invece la medesima eccezione del Ministero dell’Interno, disponendone l’estromissione dal giudizio.

Quanto alla prescrizione, il TAR osserva che il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione. Essendo un’eccezione in senso proprio, è onere dell’INPS provare la data di inizio del corso prescrizionale. Nel caso concreto, il ricorrente è stato posto in congedo solo il 2 gennaio 2022, sicché la prescrizione quinquennale non si è comunque verificata.

Nel merito, il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto: dall’art. 13 della legge n. 804/1973 per i generali e colonnelli della Guardia di finanza, all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 per tutti gli ufficiali, fino all’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che estendeva i sei scatti ai sottufficiali ma solo in caso di cessazione per età, inabilità o decesso. Quest’ultima norma è stata sostituita dall’art. 11 della legge n. 231/1990.

Il passaggio decisivo riguarda gli effetti dell’abrogazione. Il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990. Secondo il Collegio, l’abrogazione di una disposizione novellatrice non fa rivivere la norma originaria: il c.o.m. ha inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, eliminando così il limite della cessazione a domanda. La norma che restringeva il beneficio non è più in vigore.

Trova quindi applicazione l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che estende l’istituto ai ruoli della Polizia di Stato e alle qualifiche equiparate, senza distinguere tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza della disciplina per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il TAR esclude infine che il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza abbia natura decadenziale, trattandosi di un semplice onere che incide sulla tempistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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