L’ammonimento del Questore per atti persecutori non richiede il contraddittorio preventivo (TAR Emilia-Romagna n. 69 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore ammonisce l’autore di condotte riconducibili agli atti persecutori ha natura spiccatamente preventiva e cautelare. Per la sua adozione non è obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né la previa audizione dell’interessato, tutte le volte in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza evidenziate nell’atto. L’accertamento della situazione di fatto e della pericolosità va compiuto con riferimento al momento di adozione del provvedimento: i fatti sopravvenuti, anche favorevoli all’ammonito, possono al più fondare una domanda di revoca, non determinare l’illegittimità dell’atto. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza della valutazione discrezionale.
Il Fatto
La ricorrente era legata da unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, a una donna dalla quale la relazione si era poi chiusa in modo contrastato. La ex convivente si rivolgeva alla Questura rappresentando un comportamento aggressivo e persecutorio, pur senza presentare querela. Il Questore adottava così due provvedimenti: il divieto di avvicinamento e l’ammonimento a cessare ogni condotta idonea a cagionare stati d’ansia o tensione alla persona offesa.
La destinataria impugnava gli atti davanti al TAR Emilia-Romagna. Deducova la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, sostenendo l’inesistenza di condotte moleste e richiamando messaggi scambiati tra le due; lamentava la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio del contraddittorio; invocava infine l’art. 3 della legge n. 241/1990, valorizzando le dichiarazioni rese in sede di istanza di divorzio consensuale circa la cessazione dei comportamenti aggressivi. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La censura costruita sulla mancata ostensione delle registrazioni audio poste a base dell’ammonimento è irrilevante: rispetto a tale materiale potrebbe configurarsi un interesse concreto solo in un giudizio volto ad accertare responsabilità penali, non certo nell’attività di prevenzione affidata al Questore. Le affermazioni contenute nei file, lette nella situazione di crisi coniugale ammessa dalla stessa ricorrente, sono state ritenute sintomatiche di una pericolosità meritevole di intervento a tutela dell’incolumità della persona offesa.
Quanto ai fatti sopravvenuti favorevoli, la sentenza opera una netta distinzione: ogni errore di interpretazione delle conversazioni e ogni evoluzione successiva del rapporto potrebbero giustificare una richiesta di revoca del divieto e dell’ammonimento, non anche dimostrare l’illegittimità degli atti. Il giudizio di legittimità si rapporta alla situazione esistente al momento dell’adozione, che appariva idonea a sorreggere la misura preventiva. La valutazione discrezionale del Questore non supera il limite dell’illogicità e irragionevolezza sindacabile dal giudice amministrativo.
Il Collegio osserva che l’ammonimento non ha durata predefinita e può essere revocato, salvo che nei sei mesi successivi la persona offesa proponga querela per stalking o altro reato, circostanza non verificatasi. Il rasserenarsi dei rapporti avrebbe quindi potuto sostenere un’istanza di cessazione degli effetti, ma non inficiare la legittimità dell’adozione.
Nessun vizio è ravvisabile sul piano della partecipazione procedimentale. La previa audizione non è necessaria quando gli atti disponibili appaiono sufficienti, secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S., a supportare il provvedimento questorile. Il procedimento è connotato da esigenze di celerità e mira a interrompere immediatamente l’azione persecutoria; non richiede la comunicazione dell’avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama TAR Lazio, Sez. I, n. 7840/2020 e Cons. Stato n. 10369/2022: nei procedimenti di ammonimento orale l’inoltro della comunicazione non è obbligatorio in presenza di specifiche ragioni di urgenza, nella specie ravvisate nell’escalation di aggressività rappresentata. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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