Lo stalking non copre i contrasti lavorativi tra dirigente e collaboratore (TAR Lombardia n. 189 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento ex art. 8 d.L. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, è misura di prevenzione che richiede un quadro indiziario idoneo a rendere verosimile, secondo il canone del più probabile che non, la sussistenza di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen.. Il Questore non può appiattirsi sulla lettura unilaterale dei fatti offerta dalla richiedente, ma deve dare puntualmente conto delle condotte addebitate e delle fonti del proprio convincimento. Le comunicazioni e le contestazioni inerenti l’espletamento dei compiti istituzionali, ancorché accese, non integrano la fattispecie quando il rapporto tra le parti sia cessato e difetti la reiterazione e l’idoneità vessatoria oggettiva. La disciplina dello stalking tutela il soggetto debole e privo di altri strumenti di tutela, non il dirigente rispetto ai contrasti con un collaboratore, destinati a trovare composizione in altra sede.

Il Fatto

La Questura ha avviato il procedimento di ammonimento su istanza della dirigente di un istituto scolastico, che aveva denunciato reiterati comportamenti persecutori del direttore amministrativo, suo collaboratore. Dopo la memoria difensiva dell’interessato, il Questore ha emesso il decreto di ammonimento, invitandolo a tenere condotta conforme alla legge.

Il destinatario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 8 d.L. n. 11/2009 per insussistenza dei presupposti, l’istruttoria inadeguata e la carenza di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio ha rinunciato alla domanda cautelare. La Questura e la controinteressata si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa richiamando l’art. 8 d.L. n. 11/2009 e l’art. 612-bis cod. pen., e osserva che l’ammonimento non esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma solo elementi indiziari attendibili, secondo il canone del più probabile che non, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 748 del 23.1.2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 7486 del 2.8.2023. L’alleggerimento istruttorio, tuttavia, non esonera l’Amministrazione dal dar conto dei comportamenti e delle fonti del convincimento.

Nel caso concreto il provvedimento si fonda su tre soli supporti: la richiesta della donna, le e-mail in atti e l’episodio del 29.2.2024. Il TAR ritiene insufficiente il laconico riferimento a dichiarazioni di testimoni non identificati, e rileva che le comunicazioni contestate attengono a questioni lavorative, non alle avances personali pregresse, pacificamente cessate dal dicembre 2023. Il pregresso rapporto è irrilevante: conta l’obiettiva rilevanza dei comportamenti sul piano lavorativo.

Quanto all’episodio del febbraio 2024, il Collegio ne sottolinea la natura isolata, insuscettibile di integrare la reiterazione, e lo ridimensiona alla luce della testimonianza del professore presente, che non ha percepito volontà di andare oltre la discussione verbale. La condotta non è sussumibile negli atti persecutori solo sulla base della soggettiva interpretazione della richiedente.

La sentenza conclude che la Questura avrebbe dovuto identificare un contrasto lavorativo tra un dirigente e un collaboratore in posizione direttiva, da risolvere in altra sede. La ratio dello stalking è tutelare un soggetto debole e privo di strumenti di tutela, non sostenere il dirigente di un ufficio. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna solidale alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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