Obbligo di provvedere su diffida per inquinamento acustico da poligono di tiro (TAR Calabria n. 742 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento non si configura per il solo decorso del termine di conclusione del procedimento, ma richiede la violazione di un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando da principi generali o dalla peculiarità della fattispecie discenda una legittima aspettativa del privato a conoscere le determinazioni dell’amministrazione, in forza del dovere di correttezza e di buona amministrazione. A fronte di una diffida che sollecita l’esercizio di specifici poteri di vigilanza, art. 2 della legge n. 241/1990, le amministrazioni sono tenute, quantomeno, ad avviare l’istruttoria e ad adottare un provvedimento espresso e motivato, anche nel senso del rigetto. La nota con cui l’ente si limiti a trasmettere documentazione su un oggetto diverso da quello della diffida non ha valore provvedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il centro sportivo comunale in forza di concessione. Il Comune ha in seguito assegnato a un’altra associazione una porzione del terreno retrostante gli spogliatoi per svolgervi attività di poligono di tiro. La ricorrente ha dapprima diffidato il Comune a sospendere tale attività, lamentando inquinamento acustico, poi ha reiterato la diffida anche nei confronti della Questura e della Prefettura, sollecitando misurazioni e rilievi e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Decorsi i termini di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 senza riscontro, la ricorrente ha agito contra silentium, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Si sono costituiti il Comune, la Questura e l’Ufficio Territoriale del Governo, i quali hanno eccepito l’infondatezza del ricorso, il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali e l’esistenza di una dichiarazione di rinuncia all’azione sottoscritta in passato dal legale rappresentante della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli organi statali. Nella seconda diffida la ricorrente ha sollecitato l’esercizio dei poteri di vigilanza previsti dal R.D. n. 773/1931, il cui art. 1 affida all’autorità di pubblica sicurezza la cura dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la tutela dell’incolumità dei cittadini. L’ampiezza del potere invocato giustifica la loro partecipazione al giudizio.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la nozione di silenzio-inadempimento. Non basta che l’amministrazione non concluda il procedimento entro il termine astrattamente previsto: è necessario che contravvenga a un preciso obbligo di provvedere. L’obbligo non scaturisce soltanto da un’espressa previsione legislativa, ma anche dalla peculiarità della fattispecie e dal dovere di buona amministrazione, ogniqualvolta ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione, così da consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487 e Sez. V, n. 1182 del 2015.
La fattispecie concreta integra i presupposti del rimedio. Le due diffide non perseguono finalità emulative, ma sollecitano l’esercizio di specifici poteri e l’adozione di altrettanto specifiche determinazioni, in presenza di una situazione di rilevante interesse che distingue la ricorrente dalla generalità dei consociati. Le amministrazioni non hanno avviato alcuna istruttoria e non hanno assunto alcuna determinazione finale.
La nota comunale del 7 marzo 2023 non vale come provvedimento, perché si limita a trasmettere documentazione sull’assegnazione dell’area, oggetto estraneo alle diffide. Parimenti irrilevante è la dichiarazione di rinuncia del 16.10.2018, che concerne le controversie sull’assegnazione dell’area retrostante gli spogliatoi, non le emissioni sonore e i colpi d’arma da fuoco qui in discussione. Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e ordina alle amministrazioni di provvedere con atto espresso e motivato entro sessanta giorni, precisando che l’esito potrà essere anche di rigetto. In caso di persistente inadempienza è prevista la nomina di un commissario ad acta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.