Obbligo di provvedere su diffida del vicino contro abusi edilizi in area (TAR Campania n. 2006 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile confinante con quello in cui si assumono realizzati abusi edilizi è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori e può esigere dall’Amministrazione un provvedimento che espressamente si pronunci sulla sua istanza. Il silenzio serbato sulla diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile ai sensi dell’art. 31 c.p.a., quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere. L’obbligo di provvedere grava anche sulla Soprintendenza quando l’intervento riguardi un bene sottoposto a vincolo paesaggistico, ciascun ente secondo le proprie attribuzioni. L’attività procedimentale svolta oltre un anno prima dell’istanza non assolve tale obbligo, se la domanda di tutela è rimasta di fatto priva di riscontro.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria, dal 1976, di un appartamento facente parte del complesso di Villa Pavoncelli, in Napoli, dichiarato di particolare interesse storico-artistico e sottoposto a vincolo paesaggistico. Nella porzione contigua, di proprietà della controinteressata, erano stati eseguiti nel tempo interventi sul terrazzo-giardino, ritenuti lesivi del vincolo e privi di titolo.
Dopo una lunga vicenda contenziosa, compendiata in una precedente pronuncia di questo Tribunale e in una decisione del Consiglio di Stato, la ricorrente ha diffidato il Comune di Napoli e la Soprintendenza ad adottare i provvedimenti repressivi e di riduzione in pristino. L’istanza del 20 settembre 2024 è rimasta priva di riscontro, da cui il ricorso per silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’oggetto del contendere al solo silenzio serbato sull’istanza del 20 settembre 2024, escludendo la più ampia e complessa vicenda sottesa. Ritiene quindi ammissibile il ricorso ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e accoglie il gravame.
Il percorso argomentativo muove da un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, richiamato anche da precedenti di questo Tribunale. Chi confina con l’immobile in cui si assume l’abuso vanta, in virtù della vicinitas, una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti diretti dell’illecito non represso. Egli è pertanto titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza e può agire a seguito del silenzio.
Applicando tali coordinate al caso concreto, e dato pacifico il vincolo di vicinato, il Tribunale ravvisa l’obbligo di provvedere in capo al Comune. Analogamente, l’obbligo sussiste in capo alla Soprintendenza quanto al potere di specifica competenza, trattandosi di bene vincolato.
Il Collegio esclude che tale obbligo possa ritenersi assolto dall’attività procedimentale intrapresa prima dell’istanza. La domanda di tutela è rimasta di fatto priva di riscontro e l’attività provvedimentale risale a oltre un anno prima. Accoglie quindi il ricorso e fissa il termine di 60 giorni per un provvedimento espresso e motivato.
Per l’eventuale ulteriore inerzia nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, entro un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con le Amministrazioni e sono compensate con la controinteressata.
Nota della Redazione
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