Ottemperanza e divieto di modifica dei criteri valutativi cristallizzati (TAR Lombardia n. 10 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato quando l’amministrazione, anziché applicare secondo proporzionalità i criteri valutativi originariamente fissati, li scomponga in nuove sottovoci e sottopunteggi. Il divieto di modifica dei criteri cristallizzati opera anche quando la rielaborazione sia presentata come mera precisazione. Il nuovo criterio che riduca il divario tra i candidati là dove il giudicato lo aveva imposto più ampio è elusivo. Il giudice può direttamente rideterminare i punteggi e riformulare la graduatoria ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a, c.p.a..
Il Fatto
Con precedente sentenza il TAR aveva annullato gli atti di una procedura di chiamata ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia, rilevando che la Commissione aveva attribuito i punteggi senza proporzione né ragionevolezza. Il giudice aveva ordinato di rideterminare due sottovoci secondo un criterio di proporzionalità, fermi i curricula e gli altri punteggi. La decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato.
Riaperta la procedura, la Commissione ha suddiviso le due sottovoci in ulteriori voci con sottopunteggi e ha confermato la posizione del controinteressato. Il candidato pretermesso ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità degli atti e la riformulazione della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che avverso gli atti adottati in esecuzione di una sentenza di annullamento è ammesso proporre in un unico ricorso domande di cognizione e di ottemperanza, queste ultime esaminate con priorità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 2 del 2013.
Il ricorso è fondato. Il criterio di proporzionalità prescritto è stato violato: la Commissione, anziché applicare i criteri del verbale di insediamento, li ha frammentati in sottovoci, riducendo il peso dei fattori in cui era manifesta la superiorità quantitativa del ricorrente. Il raffronto per punti attribuiti a ciascun corso rende palese l’irragionevolezza della nuova distribuzione.
Il contrasto col giudicato è ancora più netto per le attività integrative: il divario, che doveva necessariamente ampliarsi, si è invece ridotto, con attribuzione al controinteressato di un punteggio superiore a quello iniziale. La Commissione non poteva sostituire il criterio unitario con sottopunteggi analitici, operando di fatto una modifica e non una precisazione dei parametri, tanto più conoscendo in anticipo le attività dei candidati. Sono fondate anche le censure sull’utilizzo di seminari non risultanti dai curricula e sul computo dei corsi in numero diverso da quello accertato.
Gli atti sono pertanto nulli per violazione ed elusione del giudicato, con estensione d’ufficio ex art. 31, comma 4, c.p.a. alle delibere e al decreto rettorale sopravvenuti. Il Collegio ridetermina direttamente i punteggi, facendo proprie le valutazioni del commissario dissenziente, e riformula la graduatoria in favore del ricorrente, disponendo l’adozione degli atti conseguenti entro sessanta giorni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.