Obbligo di provvedere espresso sull’istanza di rimborso DPI delle RSA (TAR Calabria n. 851 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale del privato dipenda dall’intermediazione del pubblico potere. L’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 impone l’adozione di un provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, ammettendosi soltanto una motivazione in forma semplificata e non una condotta meramente inerte. La circostanza che la norma attribuisca all’amministrazione una facoltà discrezionale, e non un diritto soggettivo al rimborso, non esime la Regione dal pronunciarsi con atto motivato sull’istanza del privato. Il giudice amministrativo è pertanto titolare della giurisdizione sulla domanda di accertamento del silenzio, poiché la posizione vantata è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una RSA con sezione medicalizzata accreditata con il servizio sanitario regionale. Nel periodo dell’emergenza pandemica la struttura è stata equiparata ai presidi ospedalieri ai fini del contenimento del contagio, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34 del 2020. Avendo sostenuto i costi per dotarsi dei dispositivi di protezione individuale negli anni 2020, 2021 e 2022, la società ha chiesto il rimborso di quanto speso con atto stragiudiziale notificato al Commissario ad acta, alla Regione e all’ASP competente.
A fronte del silenzio serbato dalle amministrazioni, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso. Le intimate si sono costituite eccependo, tra l’altro, l’inesistenza di una norma che imponga di intervenire e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. La norma invocata, l’art. 4 d.l. n. 34 del 2020, delinea in capo alla Regione una mera facoltà di riconoscere alle strutture una remunerazione per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza. Non è quindi configurabile un diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.
Quanto alle eccezioni di legittimazione passiva, il Tribunale ne rileva la fondatezza. La disposizione richiama tutte le Regioni, “comprese quelle sottoposte a piano di rientro”, quali soggetti tenuti a valutare l’opportunità della remunerazione. La legittimazione passiva sulla domanda a provvedere spetta dunque alla sola Regione Calabria, e non all’ASP di Crotone né all’Ufficio commissariale.
Nel merito, il Collegio richiama il principio secondo cui un obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, e cioè quando, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni pubbliche. Ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, l’amministrazione deve assumere una decisione espressa, anche se ritenga di non accogliere la domanda.
La Regione aveva peraltro impartito alle strutture disposizioni e restrizioni, obbligandole ad adeguarsi ai nuovi standard e a sostenere costi superiori a quelli contrattualizzati, senza remunerarli nonostante l’esistenza di fondi dedicati e senza illustrare le ragioni della mancata erogazione. La complessità e novità della pandemia, lungi dal giustificare l’inerzia, avrebbero richiesto un provvedimento motivato, anche di segno negativo.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio-inadempimento e condanna la Regione a riscontrare l’istanza entro trenta giorni con provvedimento scritto adeguatamente motivato, con spese a carico della Regione e compensazione con le altre amministrazioni in ragione della novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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